Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20954 del 12/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21185-2009 proposto da:

C.M.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA – Agente della riscossione per la Provincia di Roma in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CARLETTI DONATELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4203/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2011 dal Consigliere Relatore Doti. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il suindicato provvedimento col quale il tribunale adito accoglieva il suo appello proposto avverso la decisione del giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione a cartella esattoriale, perchè tardivamente proposta.

2. Il tribunale accoglieva l’appello, rilevando che doveva essere disposto il mutamento del rito in relazione alla domanda avanzata ex art. 615 c.p.c. con conseguente tempestività della domanda. Il tribunale rilevava poi vizi della notificazione sia dei verbali posti a fondamento della cartella che di quest’ultima. Dichiarava la nullità dell’atto impugnato e disponeva la compensazione delle spese di giudizio per i due gradi, sussistendo giusti motivi “considerato che la domanda è stata accolta per vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio senza effettuare alcuna valutazione del merito”.

3. Parte ricorrente articola due motivi. Col primo deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 24 e 111 Cost. (motivazione apparente) e col secondo motivo vizio di motivazione, perchè contraddittoria, per aver affermato che la compensazione delle spese veniva operata per vizi formali e per mancato esame del merito.

4. Resiste con controricorso la parte intimata EQUITALIA GERIT SPA. Il Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. Il ricorso è manifestamente fondato, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, posto che tra i giusti motivi che possono consentire il provvedimento di compensazione delle spese non può essere annoverato quello relativo a vizi formali del procedimento sanzionatorio. L’Amministrazione avrebbe dovuto, infatti, verificare preventivamente la correttezza di tali atti, pur relativi a soggetti estranei alla stessa, allo scopo di azionare una corretta azione sanzionatoria o di provvedere in via di autotutela, evitando così la relativa controversia.

8. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame in punto spese ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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