Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2096 del 28/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso l’avvocato PELLICANO’ ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40198/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 26/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PELLICANO’ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, C.G. conveniva in giudizio la AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 413,32, quale aiuto alla produzione dell’olio di oliva, per la campagna olearia 1992/93. Affermava l’attore di aver presentato la relativa domanda, tramite l’associazione di appartenenza, che aveva provveduto ad inoltrarla alla AGEA. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la AGEA chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 19-10/26-10-2004, rigettava la domanda, affermando che non vi era prova dell’effettivo inoltro della richiesta alla AGEA. Ricorre per cassazione C.G., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la AGEA, che pure ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dei principi informatori della materia, indicati dal regolamento CEE n. 136/66 e D.M. 2 gennaio 1985, nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c.; con il secondo, violazione dei principi regolatori della materia ex art. 193 c.p.c.; con il terzo, ancora, violazione dell’art. 2697 c.p.c. e carenza assoluta di motivazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si tratta, nella specie, di sentenza del Giudice di pace, pronunciata secondo equità, anteriormente alla novella del 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006). Nonostante i riferimenti, contenuti nell’epigrafe dei motivi, alle norme comunitarie ed ai principi informatori della materia, tali profili non trovano adeguato riscontro, nello sviluppo dei motivi stessi: il ricorrente richiama il D.M. 2 gennaio 1985, che sicuramente non introduce “principi informatori della materia”, ma soprattutto lamenta, nella sostanza, vizio di motivazione (pur non indicandolo esplicitamente), in quanto contesta l’affermazione del Giudice a quo, relativa alla mancata prova dell’inoltro della domanda alla AGEA vizio che non può essere oggetto di impugnazione riguardo alle sentenze del Giudice di pace, pronunciate secondo equità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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