Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20961 del 12/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. CICCOPIEDI Giuseppe e Francesco Ciccopiedi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Salierno & Signoriello s.n.c. in persona del curatore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Benevento emesso nel procedimento n. 5117/09 in data 9.4.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino.

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, non resistito dall’intimato, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Benevento, decidendo sull’opposizione L. Fall., ex art. 98, aveva ammesso al passivo del fallimento della Salierno e Signorello s.n.c. il credito di Euro 2.204,04 oltre interessi e rivalutazione, dichiarando non ripetibili le spese del giudizio.

Con i due motivi di impugnazione il R. ha denunciato vizio di motivazione rispettivamente relativamente alle somme di condanna, in relazione alle quali il giudice avrebbe omesso il computo dei due decreti ingiuntivi che sarebbero stati ritualmente prodotti, e alle spese di giudizio, il cui ristoro era stato negato in ragione dell’affermato tardivo deposito della documentazione richiamata, che viceversa sarebbe stata tempestivamente allegata.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato, poichè il fascicolo di parte allegato agli atti, dal cui esame si dovrebbe evincere la fondatezza dell’assunto del ricorrente, è privo della indispensabile certificazione della cancelleria, idonea ad attestare l’avvenuto deposito dei detti documenti in data antecedente all’udienza di verifica, nè tale circostanza è comunque indirettamente desumibile dagli atti inseriti nel sopra indicato fascicolo. Tali rilievi, sui quali nè il Procuratore Generale nè le parti hanno formulato conclusioni o depositato memorie, sono condivisi dal Collegio, che rileva inoltre come il ricorso sia viziato sul piano dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato l’elenco dei documenti prodotti e la data della relativa produzione.

Ne consegue conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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