LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l’avvocato BARRELLA GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– Intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 23/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO BARRELLA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.S. ricorre con unico mezzo avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona n. 350 depositato il 23 novembre 2006 che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Ancona, assunto in sede di procedimento di divorzio dal coniuge R.F., di conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata in data 5.12.2000 e di rigetto della domanda di affido condiviso. L’intimata non si e’ costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, che denuncia violazione degli artt. 155, 155 bis e 155 ter c.c. nel testo introdotto dalla L. n. 54 del 2006 e della L. n. 54 del 2006, art. 4, e’ inammissibile.
Ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4 aggiunto dalla L. n. 54 del 2006 con effetto dalla data della sua entrata in vigore, e cioe’ dal 16 marzo 2006, i provvedimenti presidenziali assunti ai sensi del comma 3, tra cui e’ annoverabile quello di specie, sono reclamabili con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. L’excursus storico della normativa in materia, diffusamente esplicato nell’arresto di questa Corte n. 14060 del 2010, rende conto della ratio della vigente regola che, sottratta la revoca o la modifica dell’ordinanza al giudice istruttore, ha escluso in radice la possibilita’ di impugnare in questa sede il provvedimento in esame, insuscettibile per sua natura di acquistare carattere di definitivita’ in senso sostanziale, attesa la sua natura provvisoria.
Non vi e’ luogo a provvedere sul governo delle spese processuali in assenza d’attivita’ difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011