Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20994 del 12/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato FALCETTA MARCELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRILLO GAETANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BISCEGLIE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 952/2009 del GIUDICE DI PACE di BISCEGLIE del 7/12/2009, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del giudice di pace di Bisceglie del 10.12.2009 in materia di pagamento somma.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge, infatti, che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sez.Un., 18 novembre 2008,n. 27339).

Il mezzo di impugnazione, pertanto, era l’appello e non il ricorso per cassazione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non presentano elementi per concludere in senso difforme rispetto alla relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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