LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.C.S. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso l’avvocato COLAIACOVO VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA;
M.T.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 773/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 28 maggio 2004, D.C.S. ha chiesto al Tribunale di Sulmona di pronunciare la sua separazione dalla moglie M.T. con cui aveva contratto matrimonio il 31 marzo 1979, con addebito della separazione a carico della predetta, siccome aveva violato l’obbligo di fedeltà coniugale intrattenendo relazione con altro uomo, ostentata e comunque non celata, che aveva determinato la rottura del legame di convivenza, nonchè l’affidamento del figlio minorenne C., l’assegnazione della casa coniugale e la determinazione del contributo di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta ha chiesto a sua volta l’addebito a carico del marito, aduso a violenza e maltrattamenti e dedito all’abuso di alcolici, l’affidamento dei figli e l’assegno per il proprio ed il loro mantenimento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 83/04, ha pronunciato la separazione con addebito al D.C., ha assegnato alla M. la casa coniugale e le ha attribuito un assegno di mantenimento di Euro 142,00 in suo favore e di pari importo in favore dei figli.
La decisione è stata impugnata dal D.C. innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila che, con sentenza n. 773 depositata il 16.5.2006 e notificata il 2.1.2007, in parziale riforma della precedente pronuncia, ha escluso l’addebito al D.C., confermando nel resto ogni altra statuizione.
Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dal D.C. con ricorso articolato in tre motivi.
L’intimata non ha spiegato difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1.- vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione in duplice profilo: a.- perchè, pur in presenza di prova documentata della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con tale D. L., la Corte ha desunto l’esclusione dell’addebito della separazione a suo carico senza spiegarne le sottostanti ragioni; b.- perchè, in presenza di tale accertata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, non ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la crisi fosse stata determinata da distacco spirituale intervenuto nella coppia.
2.- Analogo vizio, in ordine all’incidenza sulla cessazione dell’affectio coniugalis delle assoluzioni, conclamate dalle sentenze penali prodotte in atti, dalle imputazioni di maltrattamenti ascrittegli su denuncia della moglie.
3.- medesimo vizio e violazione dell’art. 155 c.c. in ordine all’attribuzione dell’assegno di mantenimento a favore della M., nonostante le sue esigue entrate patrimoniali nonchè in ordine all’assegnazione della casa coniugale.
I motivi espongono la denuncia del vizio di motivazione, soffermandosi sulle carenze riscontrate omettendo tuttavia di esporre la prescritta sintesi conclusiva che deve contenere, a conclusione del motivo di censura, l’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso -in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza e contraddittorietà rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c. per tutte Cass. n. 4556/2009 -. Devono perciò essere dichiarati inammissibili. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività difensiva della parte intimata. A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011