LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24407-2009 proposto da:
D.L.M.G. (C.F. *****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, v presso l’avvocato BONOTTO MARCELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CANNIZZARO SEBASTIANO, giusta presente provvedimento procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.D.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO MONTIGLIO 1, presso l’avvocato CUPITO’ MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOTTONI EMANUELA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1583/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 3 giugno 2009, rigettava l’appello proposto da D.L.M.G. nei confronti di V.D. S., avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell’8 ottobre 2008, in punto assegnazione della casa coniugale e assegno divorzile.
Ricorre per cassazione la D.L., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, il V..
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza del quesito relativo a violazione di legge, costituito da un interrogativo circolare del tutto privo di riferimenti alla fattispecie concreta (si chiede se vi sia stata violazione della L. Divorzio, art. 5, comma 6 e art. 155 quater c.c., null’altro aggiungendo), nonchè per assenza della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011