Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.21166 del 13/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2707-2009 proposto da:

P.B.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 78, presso l’avvocato CORSO GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILPI FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1351/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 20 ottobre 2008, rigettava l’appello proposto da P.B.A. nei confronti di L.G., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 maggio 2006, in punto assegno di mantenimento.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva la L..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito di diritto, attinente a violazione di legge, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la L..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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