Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.21168 del 13/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2257-2009 proposto da:

C.C. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso l’avvocato DOSI GIANFRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso l’avvocato MORELLI MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5154/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DOSI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MORELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 10 dicembre 2008, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da C.C. (in punto regime di visita del figlio minore) e l’appello incidentale di D.S. (in punto contributo al mantenimento del minore) avverso la sentenza del Tribunale di Velletri dell’11 dicembre 2003.

Ricorre per cassazione la C..

Resiste con controricorso il D..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Non possono considerarsi tali le “premesse” ai motivi del ricorso, che costituiscono una sorta di riassunto del ricorso, neppure articolato per motivi, e senza riferimento alcuno all’art. 366 bis c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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