Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21197 del 13/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9500/2010 proposto da:

M.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 4, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZIINO Alfio giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.B. *****, R.V. *****, I.G. *****, I.

C. *****, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RIZZO Antonino giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

I.R. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 575/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 24/09/09, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. I.G., dante causa di R.V. conveniva davanti al tribunale di Messina M.D., chiedendone la condanna al risarcimento del danno per infiltrazioni di acque nere del M. in una cisterna di approvvigionamento idrico di esso attore.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo del Gotto rigettava la domanda.

La corte di appello di Messina, adita dagli eredi di I. D., accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 4648,11.

Proponeva ricorso per cassazione il convenuto.

Resistono con controricorso gli intimati.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte di appello invertito l’onere della prova in merito al nesso di causalità tra la condotta dannosa (che secondo il M. consisterebbe nei lavori effettuati da altra ditta) e l’evento dannoso.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Anzitutto non sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., poichè la corte di merito ha ritenuto che l’attore, cui incombeva tale onere, aveva provato il nesso di causalità tra la fuoriuscita di liquami dal pozzo nero del convenuto ed i danni alla cisterna, con la produzione della documentazione costituita da una nota informativa e poi un verbale dei Vigili Urbani di Lipari e da un’ordinanza del sindaco.

La corte ha solo ritenuto che il convenuto che assumeva, invece, che tali danni erano stati provocati dalla condotta di altro soggetto non ha fornito la prova di tale suo assunto.

Se poi tale prova della responsabilità del convenuto effettivamente fosse congrua,ciò attiene non alla lamentata violazione dell’art. 2697 c.c., ma alla motivazione della sentenza di appello, non censurata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso va, pertanto rigettato”.

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;

che visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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