LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.R. *****, F.A.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELANI CARLO giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
C.M., S.G., G.M., M.
C., IDROTERMICA DI SALATI GIAMPIERO E C. S.N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S.S. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCIOSI GIOVANNI, BRUNO FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
CE.SI., GA.AL., GRANA E GAGLIOLO S.N.C., GI.AG., G.L., CI.AL.;
– intintati –
avverso la sentenza n. 722/2008 della. CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/06/2008, R.G.N. 1912/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che, con atto 10 settembre 2011, ritualmente depositato in Cancelleria prima dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e i resistenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia;
rilevato che l’atto è sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori;
visto l’art. 390 cod. proc. civ..
P.Q.M.
dispone l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011