Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.21290 del 14/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5540/2006 proposto da:

P.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso lo studio dell’avvocato NUCARO AMICI GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SCAGLIONE Antonino giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato CUSIMANO FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GALIOTO Salvatore giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/06/2005, R.G.N. 147/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. P.C. ricorre – affidandosi a quattro motivi – per la cassazione della sentenza n. 688/05 della Corte di appello di Palermo, pubbl. addì 30.6.05 e notificata il 12.12.05, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 39/04 del 22.1.04, è stata rigettata la sua domanda di riscatto, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, nei confronti dell’acquirente G.C., come residuata (dopo una sentenza non definitiva in corso di causa sul riscatto dei due vani pacificamente oggetto di locazione) in ordine ad un vano contiguo a quelli oggetto di locazione non abitativa e già riscattati. In particolare, la Corte ha escluso che si trattasse di una pertinenza dei secondi compresa nella prelazione, come invece ritenuto da essa P. e dal tribunale in primo grado; e, con la stessa qui gravata sentenza, è stata ordinata la restituzione, da parte della G., delle somme a lei versate dalla P. quale corrispettivo della prelazione riconosciuta in prime cure, pari ad Euro 7.746,85 (oltre interessi legali con decorrenza dalla data di corresponsione e fino al soddisfo), mentre le spese del doppio grado sono state poste a carico dell’odierna ricorrente.

1.2. Resiste con controricorso l’intimata G.; ed alla pubblica udienza del 28.9.11, illustrate le rispettive posizioni con memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., le parti prendono parte alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente impugna la gravata sentenza:

2.1. con un primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in ordine all’improponibilità dell’appello” – sostenendo che l’accettazione incondizionata, da parte della G., del corrispettivo del vano ritenuto pertinenziale e compreso nella prelazione, integrava un atto di acquiescenza tacita di lei alla sentenza di primo grado e, comportava così, l’improponibilità del gravame;

2.2. con un secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, in relazione all’art. 818 c.c.: possibilità di riscatto dell’immobile pertinenziale” – argomentando nel senso della sussistenza di prova sulla pertinenzialità del terzo vano rispetto agli altri due già riscattati, come ricavabile dall’istruttoria espletata in primo grado, a suo dire univoca nel senso dell’esclusiva disponibilità del detto vano quale alloggio dei serbatoi idrici a servizio degli altri (e richiamando Cass. 6198/94, 10484/90 e 4729/86);

2.3. con un terzo motivo – rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia sulla destinazione pertinenziale del vano di cortile *****” – lamentando l’incongruenza tra l’esclusione del terzo vano dall’oggetto della locazione e la ritenuta insussistenza di un vincolo pertinenziale esclusivo, benchè la concessione in disponibilità di quello corrispondesse alla volontà della locatrice di destinare il vano al servizio del bene principale e nonostante emergesse dall’istruttoria che l’altro fruitore del vano ne fosse stato autorizzato proprio dalla locataria e non dalla locatrice;

2.4. con un quarto motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” – dolendosi della condanna alle spese del doppio grado pronunciata nei suoi confronti, nonostante la sua domanda fosse stata accolta, con sentenza non definitiva, in ordine ai primi due vani, sicchè ella doveva qualificarsi almeno parzialmente vittoriosa.

3. I motivi di ricorso, contestati in rito e in merito dalla controricorrente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

ed in particolare:

3.1. il primo motivo è infondato: l’acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un’accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell’ipotesi prevista; pertanto, non da luogo ad acquiescenza l’adempimento spontaneo da parte del soccombente della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando normalmente esso volto ad evitare l’esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale (Cass. 9 giugno 2004, n. 10963; nello stesso senso, escludendo la rilevanza a tali fini dell’accettazione, da parte del promittente venditore, della somma al pagamento della quale era subordinato il trasferimento della proprietà dell’immobile, Cass. 11 luglio 2005, n. 14489; in precedenza, tra le molte, v. Cass. 13 dicembre 1999, n. 13927, oppure Cass. 9 marzo 1992, n. 2823); tanto esclude la fondatezza della speculare eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente per la circostanza dell’avvenuto pagamento anche delle somme oggetto della condanna alla restituzione pronunciata in secondo grado;

3.2. il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente esaminati, sono inammissibili:

3.2.1. in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente pretende di sostenere una lettura del testimoniale di primo grado e dei documenti in quella sede prodotti (come le quietanze di pagamento dell’acqua, che oltretutto controparte contesta essere intestate proprio alla P.), senza riportarne nel testo del ricorso stesso l’integrale trascrizione e senza oltretutto indicare la sede processuale in cui i rispettivi mezzi od elementi istruttori sono rinvenibili da parte di questa Corte;

3.2.2. invece, per orientamento del tutto consolidato, la parte che denunci in sede di legittimità la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base del solo ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze (in termini: Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; tra le molte altre: Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 11 giugno 2007, n. 13619; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21224);

3.2.3. non è quindi suscettibile, in tale difetto, qui di alcun esame la tesi dell’esistenza di un vincolo di servizio esclusivo del vano in questione rispetto agli altri due: tesi che, con tutta evidenza, è stata disattesa dalla Corte palermitana, avendo questa posto a base della sua decisione la non configurabilità di un vincolo pertinenziale per un immobile a servizio anche di altri beni del medesimo proprietarii, diversi però da quelli sicuramente oggetto di prelazione;

3.3. il quarto motivo è infondato: la P. non può dirsi totalmente vittoriosa, essendo rimasta soccombente sulla controversia dell’estensione al terzo vano della reclamata prelazione: in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (neppure potendo il suddetto 1a criterio essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo riferirsi unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole); inoltre, il sindacato della Corte di Cassazione in ordine al regolamento delle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; Cass. 1 dicembre 2009, n. 25270; nello stesso senso, già in precedenza e tra le molte, v. Cass. 23 agosto 2003, n. 12413).

4. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità conseguono alla soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.C. al pagamento, in favore di G.C., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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