Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2134 del 31/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato SALONIA ROSARIO, FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente; all’avvocato MORO GIANCARLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/07/2006 r.g.n. 743/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per: cessazione della materia del contendere.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per cassazione RG n. 2546/2007 proposto da Eni spa nei confronti di M.F.;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 29 luglio 2006;

Visto il controricorso proposto dal M.;

visto l’atto di rinuncia al ricorso ritualmente comunicato dall’Eni in forza della conciliazione stipulata;

Ritenuto che la intervenuta conciliazione consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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