Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.21403 del 17/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25451/2009 proposto da:

C.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 39, presso l’avvocato FRANCESCA SCARFOGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNI Angelo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso l’avvocato ESPOSITO FRANCESCA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTANO Antonio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/07/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SAGNA ALBERTO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 12 giugno 2009, accoglieva l’appello proposto da N.A. nei confronti di C.E., avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 23 ottobre 2008, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il C., sulla base di un unico motivo, attinente vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la N., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Non ha pregio l’eccezione di mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, che è stata invece tempestivamente prodotta dal ricorrente.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito di diritto relativo a violazione di legge, nonchè della sintesi, omologa al quesito di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza e sono da porsi a favore dello Stato, stante il beneficio del patrocino a spese dello Stato concesso alla N. (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133).

Non può accogliersi la domanda di distrazione a favore del difensore, contenuta nella memoria per l’udienza, che presupporrebbe la revoca del beneficio, non ancora disposta, in assenza dell’accertamento sui presupposti della revoca stessa (art. 136, predetto decreto).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, a favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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