Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21574 del 18/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6040-2010 proposto da:

T.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato TICOZZI UGO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAIOLINO ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1898/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 29.6.09, depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Pasquale D’Ascola.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Bassano ha ingiunto a B.C. il pagamento di circa L. 65 milioni in favore dell’arch. G. T., per prestazioni professionali relative a cinque diversi incarichi, ai quali corrispondevano altrettante parcelle.

L’opposizione del B. è stata respinta dal tribunale con sentenza 7 agosto 2004.

La Corte d’appello di Venezia ha riformato detta pronuncia e il 2 novembre 2009 ha rigettato ogni domanda del professionista. A tal fine ha ritenuto che non fosse stata data prova del conferimento degli incarichi e dello svolgimento dell’attività professionale.

L’ingiungente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 febbraio 2010.

B.C. ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte resistente ha depositato memoria.

La relazione ha dato atto che il ricorso si snoda lungo nove motivi, che denunciano in gran parte vizi di motivazione della sentenza.

Ha osservato che questa complessa censura è stata smembrata per:

a) evidenziare l’insufficienza dell’esame della Corte d’appello nell’esaminare le deposizioni di singoli testimoni (motivi da 1 a 4) b) denunciare la contraddittorietà delle deduzioni di parte B., accolte dalla sentenza, relative al pagamento del 14 aprile 1998, sebbene fossero state anche tardivamente introdotte (quinto motivo).

c) rilevare che il riconoscimento di alcune voci, non contestate dal committente, implicava riconoscimento di altre opere o attività, per le quali era stato invece negato il compenso (sesto motivo).

d) lamentare che non era stata valorizzata, quanto a tre degli incarichi, la sottoscrizione apposta dal committente alle istanze e ai progetti depositati dal professionista presso le amministrazioni competenti (settimo motivo).

Ha inoltre rilevato che l’ottavo motivo concerne il complessivo esame delle risultanze di causa, mentre il nono motivo pone questione assorbita dall’esito del ricorso.

La relazione preliminare ha ritenuto che il ricorso sia ammissibile e fondato, giacchè esso non si articola in una mera richiesta di riesame delle risultanze di causa, sollecitando un improprio terzo grado di giudizio, ma denuncia con puntualità specifiche incongruenze della motivazione, cogliendone carenze, superficialità, incongruenze.

Ha aggiunto che, in esito a questo insufficiente approfondimento motivazionale, la Corte territoriale ha capovolto il ben più puntuale esame del giudice di primo grado, parzialmente riportato in ricorso, con un giudizio sintetico e tendenzialmente apodittico.

Essa non ha analizzato specificamente le singole deposizioni testimoniali, sommariamente valutate; non ha ricercato i nessi tra la documentazione e i pagamenti; non ha colto la contraddizione tra l’effettuazione di pagamenti in acconto e il diniego di qualsiasi residuo, pur in assenza di una fattura di saldo.

In tal modo la sentenza ha dato eccessivo valore alla mancata prova della trasmissione della fatture di acconto, circostanza che è stata trasformata da perno dell’accoglimento della pretesa – in relazione alla omessa contestazione di esse – ad argomento iniziale per giungere a negare l’esistenza di un’attività professionale che le risultanze complessive esposte in ricorso documentavano e che, nei limiti in cui era stata provata, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione ai fini del compenso, configurandosi altrimenti un’intima illogicità della decisione, se non meglio motivata.

L’esclusione del valore probatorio delle risultanze valorizzate in ricorso, ha concluso la relazione, è frutto di insufficiente motivazione.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione, in nulla inciso dalla memoria depositata dal B..

Invano questi tenta di impedire l’esame critico della motivazione, deducendo che il ricorso invoca un riesame del merito della lite. E’ vero invece che con perizia il ricorso soddisfa il dovere di autosufficienza, riportando per esteso i passi salienti delle deposizioni testimoniali e i documenti negletti dal giudice d’appello e sottopone a specifica critica la sommaria valutazione datane.

La illogicità della sentenza emerge chiaramente a pag. 6, laddove la sentenza impugnata ancora la decisione alle mancate ammissioni del B..

E’ insufficiente la spiegazione circa la non imputabilità di un pagamento di L. 1.500.000 alla parcella 5, desunta dal diniego del B., senza porsi il problema di indagare sulla riferibilità di detto pagamento nell’ambito dell’insieme del rapporto e senza riassumere quali siano in proposito le posizioni specifiche delle parti e del giudice di primo grado.

E’ illogico ritenere inconferenti le prove testimoniali perchè relative a lavori non ammessi dal B. (esame teste Ba.), atteso che, in presenza di contestazione generale dell’ingiunzione, mentre è decisiva un’eventuale – anche parziale – ammissione di parte opponente, è normalmente priva di rilievo probatorio ogni mancata ammissione di essa, coerente con l’opposizione.

E’ inoltre palesemente insufficiente e generica la motivazione con cui in poche battute sono state ritenute irrilevanti le prove testimoniali.

La deposizione C., riportata in ricorso, non è mera testimonianza de relato, come afferma la sentenza, se si ha riguardo alle risposte date dalla teste alle domande sub C e sub D, che attestano la presenza a colloqui telefonici tra le parti e danno riscontro a un loro contatto addirittura in presenza del marito della testimone.

E’ evidente che simili risultanze non consentono al giudice d’appello, qualora intenda riformare l’opposta valutazione del giudice di primo grado, di esprimere valutazioni sommarie, che si risolvono in apparente motivazione, essendo invece doverosa un’analisi paziente ed una puntuale ricostruzione dei rapporti tra le parti, alla ricerca delle connessioni tra documenti (istanze amministrative firmate, parcelle emesse, acconti versati) e dichiarazioni testimoniali (anche quelle Bo. e Be.).

Non può il giudice d’appello limitarsi ad un complessivo giudizio di insufficienza che non tiene conto, tra l’altro della peculiarità del rapporto giuridico professionale di cui si tratta, che si svolge normalmente in contatti personali e diretti tra le parti, da ricostruire soprattutto con riferimento all’attività documentata da rilievi, progetti ed altri elaborati. Il giudice di merito ha quindi fatto ricorso incongruamente alla formula del mancato assolvimento dell’onere della prova, inappropriata allorquando si debba procedere a capovolgimento della sentenza di primo grado e sussista un insieme complesso di risultanze che devono essere scrutinate analiticamente e non possono essere messe nel nulla da un generico giudizio di sintesi. Ne consegue l’accoglimento dei primi otto motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

La causa va rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte d’appello, che dovrà nuovamente motivare con riferimento a ciascuno dei profili di merito in relazione alle censure accolte.

Provvederà inoltre alla liquidazione delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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