Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.21584 del 19/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. O.G., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, del 23 settembre 2010, depositata il 13 dicembre 2010, pronunciata nel processo R.G. n. 254/09, notificata il 7 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;

udito l’avv. O.G.;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. O.G. impugna la decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, le ha comminato la sanzione della censura in luogo di quella irrogata dal COA della sospensione dalla professione forense per mesi due, confermando la disposta cancellazione dall’Elenco dei difensori d’ufficio.

L’addebito contestato alla ricorrente concerneva la sua mancata partecipazione, in qualità di difensore d’ufficio in un processo penale, a due udienze dibattimentali consecutive, nonostante ne avesse ricevuto la regolare notifica e senza incaricare un sostituto processuale. Non si sono costituiti in giudizio gli intimati COA di Milano e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

MOTIVAZIONE 1. La ricorrente contesta la decisione impugnata, che a suo giudizio sarebbe affetta dal vizio di motivazione apparente non avendo dato adeguata giustificazione della sanzione comminata, eccessiva rispetto all’effettiva condotta, anche omettendo di motivare in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti, cui la ricorrente ritiene di avere diritto per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi.

2. Il ricorso si risolve sostanzialmente nella richiesta di una revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio Nazionale Forense ed è, quindi, inammissibile.

Queste Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito: Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonchè, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, sicchè risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità (Cass. S.U. 4 febbraio 2009, n. 2637).

3. Nel caso di specie, peraltro, non sussiste la lamentata carenza di motivazione, in quanto la decisione impugnata evidenzia che la condotta censurata è provata documentalmente.

4. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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