LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –
Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via s. Croce in Gerusalemme 55, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avv. Massafra Paolo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A. e B.M., quali eredi di B.U.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma – Prima Sezione Civile, n. 34, n. 3241/09, del 14 aprile 2009, depositata il 31 agosto 2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’opposizione proposta dal contribuente, poi deceduto nelle more del giudizio, e riassunta dai suoi eredi, avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’INPDAP aveva agito la propria pretesa alla restituzione dell’indennità integrativa speciale percepita indebitamente dal contribuente medesimo relativamente alla pensione di reversibilità del proprio coniuge premorto. Il tribunale adito, dichiarata la propria giurisdizione (contestata dall’INPDAP), rigettava l’opposizione proposta condannando gli opponenti alle spese. La Corte d’appello, invece, con la sentenza in epigrafe, negava la giurisdizione del giudice ordinano a favore del giudice amministrativo, ritenendo che la giurisdizione dovesse definirsi con riferimento al pregresso rapporto di impiego e, quindi, alla luce del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 67, comma 7, con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni sorte, come nel caso di specie, in epoca anteriore al 30 giugno 1998.
Avverso tale sentenza l’INPDAP propone ricorso per cassazione con due motivi, il primo dei quali attiene alla questione di giurisdizione.
Le parti intimate non si sono costituite.
MOTIVAZIONE 1. L’argomento fondamentale che l’ente previdenziale ricorrente pone a fondamento del primo motivo di ricorso, con il quale contesta il diniego della giurisdizione del giudice ordinario, è costituito dal fatto che, nel caso di specie, si tratterebbe non di pretese da parte del dipendente nei confronti del datore di lavoro ad un diverso computo del trattamento pensionistico integrativo, bensì di indebite erogazioni effettuate dal Fondo integrativo pensioni, questione che troverebbe la propria regola giuridica nella normale recuperabilità di somme indebitamente corrisposte ai sensi dell’art. 2033 c.c., con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
2. Il motivo non è fondato. L’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte concordemente esclude, in materia, la giurisdizione del giudice contabile – anche con riferimento all’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, stante l’inerenza al rapporto di lavoro di pubblico impiego -, per attribuirla al giudice amministrativo o al giudice ordinario a seconda che la situazione giuridica azionata sia antecedente o successiva al 30 giugno 1998, non assumendo rilievo che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e dovendo, invece, farsi riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 8 giugno 2011, n. 12462; Cass. S.U. 30 aprile 2010, n. 10509): se ciò vale allorchè è l’ex dipendente ad agire nei confronti dell’ente previdenziale, la soluzione non trova differenti ragioni quando ad agire sia, invece, l’ente nei confronti dell’ex dipendente. Nel caso di specie, trattandosi di ripetizione di ratei di indennità integrativa speciale corrisposta al deceduto ex dipendente pubblico in forza di delibera del 1992, la giurisdizione, ratione temporis, appartiene al giudice amministrativo, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata.
3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbito il secondo motivo su un asserito (ma in realtà non sussistente) vizio di motivazione della sentenza impugnata, concernente le non spiegate ragioni di dissenso dalla soluzione adottata dal giudice di prime cure. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti innanzi al TAR competente per territorio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011