LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
IMCONF S.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Finnacca Giovanni e Nicola Todaro, per legge domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina depositata il 2 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con ricorso depositato in data 9 febbraio 2005, la s.r.l. IMCONF, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore A.S., propose opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa il 4 gennaio 2005, e notificata il successivo 10 gennaio, con cui il Prefetto di Messina aveva irrogato la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 13.600,00 per la violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, contestualmente disponendo la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di anni due dalla data di notifica del provvedimento, dell’interdizione dell’esercizio di attività professionale o imprenditoriale e dell’esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno;
che nella resistenza della Prefettura, il Giudice di pace di Messina, con sentenza depositata il 2 febbraio 2006, rigettò il ricorso;
che il primo giudice rilevò che, data l’indipendenza di ciascuna obbligazione solidale, la mancanza di contestazione nei confronti di uno dei coobbligati non determinava l’estinzione dell’obbligazione nei confronti di altri: sicchè, “ai fini della validità dell’ordinanza-ingiunzione emanata nei confronti dell’autore della violazione, non rileva la circostanza che l’obbligazione solidale sussidiaria della società sia estinta per omessa notificazione nei termini … o che, comunque, nei confronti di quest’ultima, non sia stata emanata l’ordinanza”;
che il Giudice di pace escluse altresì l’applicabilità del termine di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione;
che infine, il primo giudice rilevò che l’ordinanza-ingiunzione indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno della adottata determinazione;
che era irrilevante la mancata giustificazione da parte dell’autorità ingiungente della misura della pena in concreto inflitta;
che, data la gravità dell’illecito commesso e la pluralità delle violazioni (n. 3 assegni emessi il ***** per l’importo complessivo di Euro 83.812,01; n. 2 assegni emessi in data ***** per l’importo di Euro 28.316,03), le sanzioni, anche accessorie, irrogate erano corrette;
che per la cassazione della sentenza impugnata la società IMCONF ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi;
che ha resistito, con controricorso, l’intimata Prefettura.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia riconosciuto l’estinzione dell’obbligazione solidale in capo alla società, nonostante ad essa non fosse stata precedentemente notificata la contestazione della violazione;
che il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) chiede a questa Corte di affermare il principio secondo cui l’ordinanza- ingiunzione deve essere emessa entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della contestazione della violazione ovvero, nel caso in cui siano stati proposti scritti difensivi, entro trenta giorni dalla loro proposizione;
che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si sostiene che l’indicazione nell’ordinanza-ingiunzione di più norme violate, allorchè ne era stata violata una sola, e la mancata esplicitazione degli effetti della continuazione delle sanzioni e del calcolo conseguente all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, raffrontato con quello risultante dall’applicazione del cumulo materiale, integrano il vizio di nullità dell’atto per mancanza di motivazione;
che ancor prima di esaminare il merito del ricorso, occorre prendere in considerazione la questione – prospettata dal pubblico ministero in sede di discussione – della legittimazione della s.r.l. IMCOF a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di A.S. in proprio;
che sul punto va ribadito il costante orientamento secondo il quale in tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, L. n. 689 del 1981, ex art. 4, comma 3, in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell’illecito, non comporta che detta persona giuridica possa considerarsi “interessata”, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, a proporre opposizione contro l’ordinanza- ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante, attese l’autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza-ingiunzione) e l’insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali (Cass., Sez. 1^, 3 ottobre 2005, n. 19284; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, n. 10681; Cass., Sez. 1^, 11 gennaio 2007, n. 325;
Cass., Sez. 2^, 10 ottobre 2007, n. 21249);
che in altre parole, la legittimazione di una parte a proporre opposizione deriva non già da un interesse di fatto che il ricorrente può avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento di cui egli sia destinatario;
che poichè nel caso di specie la notificazione dell’ordinanza- ingiunzione e la richiesta di pagamento risultano essere state effettuate solo nei confronti dell’ A., che ha emesso gli assegni in qualità di amministratore unico della s.r.l. IMCONF, deve dichiararsi inammissibile il ricorso in opposizione della società;
che pertanto, pronunciando sul ricorso, deve dichiararsi che la causa di opposizione all’ordinanza-ingiunzione non poteva essere proposta dalla s.r.l. IMCONF;
che le spese del giudizio di cassazione – le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che la Prefettura si sia avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura erariale nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace – seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la causa di opposizione all’ordinanza-ingiunzione non poteva essere proposta dalla s.r.l. IMCONF; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011