LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14815/2007 proposto da:
F.F. (c.f. *****), F.A.
(C.F. *****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARE GOZZI 161, presso l’avvocato PATELLA MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PORCELLUZZI Domenico, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMIOTTI Isabella, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 446/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato BENITO PANARITI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Bari con sentenza del 16 maggio 2006 ha determinato l’indennità dovuta dal comune di Barletta a F. ed F.A. per l’espropriazione di un terreno di loro proprietà ubicato nel territorio comunale in zona C2 nell’ambito di un PEEP, considerato edificabile calcolandola in Euro 15.906,16 con il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e con l’ulteriore decurtazione del 40%; e l’indennità di occupazione del fondo autorizzata con decreto sindacale del 18 dicembre 1998 in Euro 4197,45.
Per la cassazione della sentenza i F. hanno proposto ricorso per 2 motivi; cui resiste con controricorso il comune di Barletta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nei confronti delle sentenze di appello pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006): per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la c.d. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del T.U. sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;
Poichè, pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.
Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007), l’impugnazione, va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011