Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21682 del 19/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8001-2010 proposto da:

FARM ALAICO SPA ***** in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PUGLIESE ANTONIO, PUGLIESE PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.T. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato MAURO VINCENZO, rappresentata e difesa dagli avvocati PALERMO DOMENICO, ALESSANDRO LEO, giusta procura speciale per atto notaio Rocco Guglielmo di Catanzaro, in data 3.3.2010, n. rep. 141473, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 29.10.09, depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Truppa Tullio (per delega avv. Gerardo Vesci) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., dott. DESTRO Carlo.

esaminati gli atti:

OSSERVA rilevato che la Farm Alarico S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 48/2010, emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 29/10/2009;

che, si è costituita, mediante deposito di controricorso, la dott.sa P.T.;

che il predetto ricorso (R.G. 8001/2010) è stato assegnato alla 6^ sez. civile Lavoro;

che, nelle more, le parti sono addivenute a componimento bonario della controversia giusto verbale di conciliazione del 29/07/2010 redatto presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Catanzaro, ove si stabiliva di abbandonare giudizio pendente dinanzi a questa Corte con compensazione delle spese;

ritenuto, pertanto, in conseguenza dell’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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