LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SASSI ENRICA giusta delega, in atti;
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente Dott. E.
V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FAZIO DOMENICO giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 972/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2008, R.G.N. 1112/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato CARLO TARDELLA per delega;
udito l’Avvocato ANTONELLA MICELE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. G.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna depositata il 12 giugno 2008, che – in relazione a controversia per il risarcimento dei danni procurati al medesimo per errata manovra dei sanitari, all’atto del parto – per quanto qui rileva, ha ridotto ad Euro 94.201,00= oltre accessori il risarcimento del danno biologico e morale riconosciuto al medesimo. La Regione resiste con controricorso, illustrato con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.1 Col primo motivo, il ricorrente lamenta “omessa e contraddittoria motivazione della sentenza nonchè violazione e falsa applicazione di legge – artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 c.c. – relativamente alla liquidazione del danno biologico e morale sofferto dall’attore”.
2.2 Col secondo motivo, il ricorrente lamenta “omessa insufficiente motivazione della sentenza nonchè violazione e falsa applicazione di legge -artt. 91 e 92 c.p.c. – in relazione alla statuizione sulle spese di lite sia di primo che di secondo grado”.
3.1. Conformemente a quanto raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata. Il ricorso è inammissibile per mancanza in entrambi i motivi dei previsti “quesiti di diritto”, nella parte in cui deducono erroxes in iudicando a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dei “momenti di sintesi” nella 1^ parte in cui deducono vizi motivazionali. Deve, infatti, ribadirsi che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate, come quella in esame, dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Pertanto, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto nei ricorsi per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 dato che la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale, che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. 12421/10;
S.U. n. 23732/07). Inoltre, le parti dei motivi che denunciano un vizio motivazionale sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 bis, in quanto non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08; 8897/08;
4556/09).
3.4. Senza contare che sussiste un altro profilo d’inammissibilità, posto che entrambi i motivi deducono indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione, mentre a plurime e diverse violazioni di cui all’art. 360 c.p.c. deve corrispondere la formulazione diversi, specifici motivi, con relativi quesiti e/o momenti di sintesi (Cass. n. 5471/08).
I motivi sono pertanto privi dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dalle disposizioni applicabili nella specie nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata il 27 ottobre 2008.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00=, di cui Euro 1.800,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011