Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21803 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., R.S.M., R.M.

G., R.E.M., eredi di R.V., rappresentati e difesi dall’avv. LEONE Maurizio e dall’avv. Antonella Giglio, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma in Via A. Gramsci n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELIE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 166/44/05, depositata il 2 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G., R.S.M., R. U. ed R.E.M., coeredi di R. V., deceduto il *****, propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 166/44/05, depositata il 2 novembre 2005, che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione loro notificato a seguito della dichiarazione integrativa, presentata il 3 agosto 2000, relativa ad ulteriori attività, non comprendenti beni immobili, ha escluso potesse applicarsi la nuova disciplina, recata dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 13, che aveva soppresso l’imposta, essendosi aperta la successione in esame in data anteriore all’entrata in vigore della legge nuova.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 27 e 37, assumono che, essendo l’attività di liquidazione il momento centrale e costitutivo dell’imposizione in materia, avrebbe dovuto aversi riguardo, per l’individuazione della disciplina applicabile, alla data in cui il tributo veniva liquidato dall’Agenzia delle entrate; con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 383 del 2001, art. 17, assumendo che la norma debba essere interpretata nel senso che la disciplina nuova si applica alle successioni che siano aperte alla data di liquidazione dell’imposta, e non alle successioni aperte “successivamente alla data in vigore” della legge stessa; nell’ipotesi di interpretazione in tale ultimo senso della L. n. 383 del 2001, artt. 13 e 17, ne eccepiscono l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

Il ricorso è infondato.

La L. 18 ottobre 2001, n. 383, che all’art. 13, comma 1, ha disposto la soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ha stabilito all’art. 17, comma 1, a chiusura del capo 6^, che “Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, vale a dire al 25 ottobre 2001. L’enunciato è di tenore pressochè identico a quello contenuto nell’art. 63, che chiude il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – “il presente T.U. entra il vigore il 1 gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data” -, in relazione al quale è sempre stato evidente, anche in ragione dell’impiego del chiaro lessico dell’art. 456 cod. civ. – “la successione si apre al momento della morte” – che per l’individuazione della disciplina applicabile occorre avere riguardo alla data dell’apertura della successione, che è quella della morte del dante causa, non potendo assumere in proposito alcun rilievo le successive vicende della obbligazione tributaria (tra le altre, cfr.

Cass. n. 7325 del 2003, n. 16726 del 2005, n. 9685 del 1999).

Quanto al dubbio di costituzionalità prospettato dai ricorrenti in ordine alla norma come interpretata dalla sentenza impugnata e da questo Collegio, esso è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui il fluire del tempo costituisce elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, tale da escludere la violazione del principio di eguaglianza (da ultimo, sent. n. 234 del 2007 e n. 276 del 2005; ord. n. 400 del 2007).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre al contributo unico.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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