Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21816 del 20/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso R.G. N. 2011/07 proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Ceccarani Bruno, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.P. – Sibilla Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e sul ricorso R.G. N. 3082/07 proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Ceccarani, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.P. – Sibilla Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 10^, n. 204/10/05 del 24 ottobre 2005, depositata il 19 dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per condono;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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