LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FONDINVEST SRL C.F. ***** in persona dei legali rappresentanti e amministratori B.J.M. e D.P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato MORI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato PUDDU CARLO;
– ricorrente –
contro
P.C. *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 15/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La FONDINVEST srl ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depos. in data 19.1.04 con la quale il Tribunale di Cagliari ha liquidato ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e ss. il compenso spettante all’avv. P.C. per l’attività professionale svolta dal medesimo in favore della stessa società. Il ricorso si articola in 2 mezzi; l’intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’esponente denuncia violazione di legge “per errata interpretazione dell’art. 6 della Tariffa Forense, D.M. 24 novembre 1990, n. 392, in riferimento al valore della causa controversia, per avere il tribunale impropriamente richiamo alle norme del codice di rito”.
Deduce che il tribunale aveva stabilito il valore di riferimento della causa secondo la dichiarazione fatta nei ricorsi introduttivi dell’attore e non tenendo conto della diversa e inferiore misura ricavabile dalla definizione dei rispettivi procedimenti. Invero l’art. 10 c.p.c., fa riferimento alla domanda, ma il D.M. del 1990, art. 6" puntualizza che, nei giudizi per il pagamento delle somme o di liquidazione di onorari, sia ha riguardo alla somma attribuita o da attribuire ed aggiunge, al comma 2, che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia: “Nella fattispecie tale ultimo valore (desumibile dall’atto di transazione emesso a conclusione della vicenda giudiziale in parola) era di gran lunga inferiore a quello contenuto nella domanda introduttiva, per cui era applicabile un diverso e più basso scaglione tariffario.
La doglianza è infondata.
Questa S.C. ha statuito in proposito che il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il “quantum” – ciò verificandosi, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio -, rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini “de quibus”, il riferimento al valore definito e, quindi, al “quantum” stabilito dalle parti in altro modo – eventualmente, come nella specie, con transazione – sicchè, in definitiva, i valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo (Cass. Sez. 2, n. 17354 del 06/12/2002).
Nel caso in esame invece la società aveva promosso contro la Cost Mans sas due giudizi, formulando una precisa richiesta risarcitoria di L. 250.000.000, per cui il valore della causa, ai fini della liquidazione della parcella doveva far riferimento a tale somma, ciò che ha correttamente fatto il tribunale di Cagliari nel provvedimento impugnato. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011