LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3154-2006 proposto da:
D.L.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANT’AGNESE 16, presso lo studio dell’avvocato DANESI PAOLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COND. VIA ***** *****, in persona dell’Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell’avvocate CAPEGGI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4898/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato DANESI Paola, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito CAPACCI Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che l’Amministratore del Condominio di via ***** ha proposto controricorso senza autorizzazione dell’assemblea condominiale;
che pertanto, alla luce della recente giurisprudenza di questa S.C. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010) si ritiene di dover concede al predetto Condominio il termine per munirsi della predetta autorizzazione.
P.Q.M.
concede al Condominio di via ***** il termine di gg.
90 dalla ricezione della presente ordinanza , per munirsi della predetta autorizzazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011