Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21915 del 21/10/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3154-2006 proposto da:

D.L.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANT’AGNESE 16, presso lo studio dell’avvocato DANESI PAOLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COND. VIA ***** *****, in persona dell’Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell’avvocate CAPEGGI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4898/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato DANESI Paola, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito CAPACCI Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che l’Amministratore del Condominio di via ***** ha proposto controricorso senza autorizzazione dell’assemblea condominiale;

che pertanto, alla luce della recente giurisprudenza di questa S.C. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010) si ritiene di dover concede al predetto Condominio il termine per munirsi della predetta autorizzazione.

P.Q.M.

concede al Condominio di via ***** il termine di gg.

90 dalla ricezione della presente ordinanza , per munirsi della predetta autorizzazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472