LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G., che si difende in proprio nella sua qualità di Avvocato, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
PRODEKO s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso l’Avv. Tommaso Spinelli Giordano, rappresentata e difesa dall’Avv. MOLLAME Riccardo, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna Rep. N. 604 depositato il 2 marzo 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv. T.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Prodeko s.r.l. nella parte in cui aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di ammissione di crediti per prestazioni professionali.
Resiste l’intimata curatela con controricorso.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con il quale si deduce carenza di motivazione in relazione alla negata sussistenza del fatto costituito dall’avvenuto conferimento da parte della società dell’incarico professionale di difendere la legale rappresentante M.M. in un procedimento penale relativo a violazioni di norme tributarie è manifestamente infondato.
Il tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che l’incarico fosse stato conferito al professionista dalla società e non dalla Sig.ra M. personalmente e a fronte di tale affermazione il ricorrente si limita a rilevare che la presunta violazione sarebbe stata commessa dalla predetta nella sua qualità di legale rappresentante della Prodeko s.r.l. ma ciò conferma solo che, su piano formale, l’incarico avrebbe potuto anche essere dato dalla società ma non che questo sia effettivamente avvenuto.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1720 c.c., per avere il tribunale escluso che potesse essere ristorato dal mandante il danno subito dal mandatario per le spese conseguenti alla difesa in un processo penale causato dall’esecuzione del mandato.
Il motivo è inammissibile. Il tribunale ha ritenuto infondata la prospettazione del ricorrente per una duplice ragione: per avere lo stesso agito nei confronti del fallimento in qualità di titolare del diritto e non in via di surroga della sua debitrice per il diritto di credito a lei spettante quale mandataria nei confronti della società mandante fallita; per non essere configurabile un diritto del mandatario nei confronti del mandante al ristoro dei danni conseguenti alla difesa in un procedimento penale.
A fronte di tali plurime rationes decidendi, solo la seconda è stata fatta oggetto di censura con conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse, essendo l’ulteriore ragione della decisione da sola sufficiente a supportarla (Cassazione civile, sez. 1^, 13 febbraio 2009, n. 3640).
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione a parte della domanda. Il motivo, articolato in due censure, è manifestamente infondato.
Quanto alla doglianza secondo cui il tribunale non si sarebbe pronunciato in ordine al contestato mancato riconoscimento delle maggiorazioni applicate agli onorari nel proc. pen. n. 173 R.G. Tribunale di Lucca che il giudice delegato aveva giustificato con il richiamo all’art. 2 della tariffa professionale, l’infondatezza consegue al rilievo che in realtà la pronuncia vi è stata nella parte in cui il Collegio, correggendo implicitamente l’errore materiale del primo giudice, ha richiamato la maggiorazione di cui all’art. 1, comma 2 della tariffa escludendone il riconoscimento in base alla ritenuta insussistenza dei presupposti. Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ulteriore censura relativa al mancato riconoscimento dell’importo di Euro 817,39.
Il quarto motivo con cui si denuncia, sotto il profilo della carenza di motivazione, il mancato riconoscimento delle maggiorazioni di cui al motivo che precede, è manifestamente infondato. Il tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti con una motivazione perfettamente congrua circa l’assenza di complessità delle questioni trattate e del particolare impegno che non può essere valutata nel merito in questa sede e che comunque è stata contrastata con rilievi generici che non consentono di ritenere viziata la pronuncia.
Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 1, comma 1, della tariffa professionale in materia penale e carenza di motivazione in ordine all’avvenuta riduzione del 20% sui massimi di tariffa operata dal giudice Vittorio) delegato e confermata dal tribunale.
Il motivo è inammissibile in quanto nella sostanza si richiede alla Corte di operare un diverso bilanciamento tra i criteri di valutazione dell’opera del professionista rispetto a quello adottato dal giudice del merito che ha dato rilievo alla interruzione dell’attività difensiva e alle condizioni economiche della società patrocinata piuttosto che alla complessità della causa, peraltro, come sopra rilevato, negata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011