Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.21935 del 24/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comitato Regionale di Controllo della Regione Molise, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.A. e Comune di Venafro;

– intimati –

avverso il provvedimento emesso dal Presidente della Corte di Appello di Campobasso, sezione civile, emesso il 20 dicembre 2005, R.G. n. 293/2005;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 16 maggio 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del ricorso per rinuncia.

RILEVATO IN FATTO

Che:

Con ricorso per cassazione notificato il 20 marzo 2007 il Comitato Regionale di Controllo presso la Regione Molise (CO.RE.CO.) della Regione Molise ha impugnato l’ordinanza pronunciata dal Presidente della Corte di appello di Campobasso all’udienza del 21 febbraio 2006 con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello proposto dal Comitato avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 338/2004;

Successivamente, con ordinanza del 10 aprile 2007, la Corte di appello di Campobasso ha revocato la suddetta pronuncia di improcedibilità in quanto non ne ricorrevano i presupposti ex art. 348 c.p.c. e non era stata comunicata alle parti l’udienza del 20 dicembre 2005, e ha rimesso le parti davanti al consigliere istruttore per il prosieguo della causa;

Non hanno svolto difese gli intimati S.A. e il Comune di Venafro;

In data 23 aprile 2011 il Co. Re. Co. presso la Regione Molise ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese notificato agli intimati.

RITENUTO IN DIRITTO

che pertanto il giudizio va dichiarato estinto senza alcuna statuizione sulle spese per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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