Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.21948 del 24/10/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ARTI GRAFICHE FIORNOVELLI S.R.L., cf. *****, fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 25, presso l’Avv. Paparazzo Ettore che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Maurizio Irrera, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 723/2006 depositata il giorno 8 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento Arti Grafiche Fiornovelli s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino che, riformando la decisione del Tribunale che aveva condannato Banca Intesa s.p.a. al pagamento di Euro 331.536,01, ha rigettato la sua domanda di revoca delle rimesse effettuate sul c/c della fallita ritenendo insussistente la conoscenza dello stato di insolvenza.

Il ricorso è affidato a tre motivi tutti incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione in relazione agli elementi attinenti alla negata conoscenza della scientia decotionis.

L’intimata non ha proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi sono dedicati alla censura di specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata di cui si denuncia l’insufficiente o contraddittoria motivazione quando non addirittura omessa.

Manca tuttavia all’interno degli stessi una sintesi dedicata alla specifica enunciazione del fatto che si assume controverso in relazione alla sussistenza del quale la motivazione sarebbe carente e tale omissione comporta la violazione del principio secondo cui “Alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5,) nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, dei motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cassazione civile, sez. 3, 10/04/2010, n. 8555).

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472