Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.22002 del 24/10/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

G.P., IL MESSAGGERO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2927/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della corre di appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua domanda risarcitoria nei confronti della S.p.A. Il Messaggero e di G.P., direttore responsabile del quotidiano.

Gli intimati non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, il quale si duole, sotto svariati profili, della sentenza di merito che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, non ha trascritto le locandine e gli articoli asseritamente diffamatori nè ha indicato ove essi possano rinvenirsi nel fascicolo di parte, così precludendo a questo giudice di legittimità il diretto controllo riguardo alla decisività delle questioni sollevate.

3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472