Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22080 del 25/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17292-2010 proposto da:

EUROSERVICE IMPIANTI SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NACAP BV, CESARE GIULIO & C. SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 5/2010 del TRIBUNALE di TOLMEZZO, depositata il 19/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è solo presente l’Avvocato Cuccia Andrea (delega avv. Guido Pottino), difensore della ricorrente;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

La soc. Euroservice Impianti srl con atto del 28.6.2010 ha proposto regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c. avverso l’ordinanza del 19.5.2010, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Tolmezzo, nel procedimento R.G. n. 5/2010, con la quale erano state rigettate le eccezioni da essa sollevate di connessione, litispendenza e continenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da essa ricorrente contro l’opposta srl Cesare Giulio & C. srl (con la chiamata a manleva di Nacap Bv società di diritto olandese), con la causa pendente avanti al tribunale di Milano (R.G. 65219/09) fra essa Euroservice Impianti srl, le predette società ed altri fornitori della stessa ricorrente; con lo stesso provvedimento, il giudice disponeva la separazione della causa riguardante i rapporti tra Euroservice Impianti srl e Nacap Bv da quella relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando la propria competenza a decidere su entrambe le cause.

Tanto premesso, osserva la Corte che il tribunale di Tolmezzo con il provvedimento impugnato, ha esaminato la questione della competenza incedenter tantum e senza aver chiesto alle parti di precisare le conclusioni sul punto, disponendo quindi, con la medesima ordinanza, di evidente natura interlocutoria, il prosieguo del giudizio.

Posti tali rilievi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sono insuscettibili d’impugnazione con regolamento i provvedimenti diversi dalla sentenza che – salvo adottati a seguito di precisazione delle conclusioni sulla sola questione della competenza – abbiano interinalmente deciso sulla competenza e disposto il prosieguo del giudizio anche a fini istruttori, essendo tali provvedimenti retrattabili e non vincolanti rispetto alla decisione definitiva, privi dei caratteri della definitività e della decisorietà (Cass. 9.11.06, n. 23891, Cass. S.U. n. 17549 del 10.12.02; Cass. n. 825 del 16.1.2007; Cass. 19345 del 18.9.2007).

Tutto ciò comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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