LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13719/2006 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI 11 presso lo studio dell’avvocato SALVINI Livia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
sul ricorso 13830/2006 proposto da:
FINTECNA FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11 presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA, depositata il 17/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA per delega dell’Avvocato SALVINI, che ha chiesto l’accoglimento e deposita note di replica;
udito per il resistente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato in data 25.11.1998 la Valim s.p.a. cedeva ad altra società un fabbricato in Assisi comprendente 48 appartamenti e 37 autorimesse, al prezzo dichiarato di L. 3.745.000.000, regolarmente assoggettato ad IVA, e indicato anche quale valore finale dell’immobile al 31.12.1992 ai fini dell’INVIM. In data 21.11.2000 l’Ufficio delle Entrate di Perugia notificava ai soli fini INVIM alla Valim s.p.a. in liquidazione (successivamente incorporata nell’IRITECNA s.p.a. a sua volta incorporata nella Fintecna s.p.a.), nonchè all’avv. C., quale membro del comitato di liquidazione della società cedente, un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata, nonchè delle correlative sanzioni e interessi, elevando il valore finale del cespite alla indicata data del 31.12.1992, a L. 10.002.000.000.
Avverso tale atto proponevano ricorso dinanzi alla C.T.P. di Perugia sia la Fintecna s.p.a. sia il C. denunciando l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2, che prevede la necessaria coincidenza tra il valore finale accertabile ai fini Invim e quello determinato ai fini Iva, nonchè per difetto di motivazione, e comunque l’infondatezza del maggior valore accertato; per quanto relativo alla sanzione, inoltre, l’atto impugnato veniva contestato per carenza assoluta di legittimazione passiva del C., per carenza assoluta di motivazione e prova relativamente all’elemento della colpevolezza e per inesistenza della notifica dell’atto.
La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva per l’assorbente motivo della illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione dell’art. 6 citato, ritenendo inammissibile la rettifica del valore finale dell’immobile ai soli fini Invim, stante la mancata rettifica del prezzo di cessione ai fini dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate di Perugia proponeva però appello, e la C.T.R. dell’Umbria, con sentenza n. 3/3/2005 in data 1.2/17.3.2005, in parziale accoglimento del gravame, riformava la decisione impugnata e, ritenendo in linea di principio legittimo l’operato dell’Ufficio sulla base del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, lett. a), rideterminava il valore finale dell’immobile in L. 8.969.400.000, pari al valore catastale del bene calcolato in applicazione del ed. criterio automatico di valutazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4,; non si pronunciava, invece, espressamente sulle censure formulate dal C. in ordine alla sanzione applicata.
Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi, notificati entrambi il 26.4.2006, il C. e la Fintecna s.p.a. articolando i medesimi quattro motivi di censura, relativi i primi tre alle questioni di carattere generale correlate alla legittimità e alla fondatezza dell’avviso di rettifica dell’Invim, e il quarto alla sanzione applicata al C..
Ai ricorsi resistevano il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con controricorsi ritualmente notificati il 5.6.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Preliminarmente rileva questa Corte doversi procedere ex art. 335 c.p.c. alla riunione dei ricorsi R.G. n. 13719/06 e 13830/06 in quanto proposti separatamente nei confronti della medesima sentenza.
Deve inoltre dichiararsi l’inammissibilità dei controricorsi del Ministero in quanto soggetto rimasto estraneo al giudizio di appello, e in conseguenza di ciò correttamente non investito dai ricorsi e pertanto non legittimato a contraddire in relazione alle pretese dei contribuenti.
Tanto premesso, con i motivi articolati in maniera pressochè identica nei due ricorsi, salvo quanto più innanzi risulterà per il solo quarto motivo, denunciano i ricorrenti:
1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, lett. a) – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con riferimento al punto della decisione che ha ritenuto legittima la rettifica del valore finale dell’immobile ai fini Invim, nonostante la mancata rettifica del prezzo di cessione dichiarato, ai fini dell’IVA;
2) Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) con riferimento al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di rettifica, per l’omessa allegazione del bollettino dei “valori dell’Osservatorio dei prezzi” dell’Ufficio del Territorio di Perugia”, richiamato nell’atto a fondamento del maggior valore accertato;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) con riferimento al diverso valore accertato dalla C.T.R. senza adeguata motivazione e in assenza di prove da parte dell’A.F. in ordine alla congruità dal maggior valore attribuito all’immobile;
4) Violazione dell’art. 112 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per aver il giudice di appello del tutto omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione esposti per denunciare l’illegittimità della pretesa sanzionatoria fatta valere nei confronti del C..
1 – Con il primo motivo i ricorrenti deducono dunque la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, nonchè del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6. Sottolineano al riguardo che il trasferimento del bene oggetto di tassazione è avvenuto con atto registrato il 25 novembre 1998, regolarmente assoggettato ad IVA con riferimento al prezzo dichiarato e non rettificato dall’Ufficio competente, onde, ex art. 6 cit. la necessità per l’A.F. di considerare quale valore finale anche ai fini Invim il corrispettivo determinato ai fini dell’Iva e l’esclusione di un autonomo potere di accertamento per l’imposta sull’incremento di valore.
Il motivo, del tutto inammissibile per quanto relativo al dedotto difetto di motivazione, avendo ad oggetto una questione di puro diritto e non di fatto, per quanto invece alla violazione di legge denunciata è senz’altro infondato.
Come è noto il sistema originario di applicazione dell’INVIM, previsto con il D.P.R. n. 643 del 1972, contemplava all’art. 6 un principio generale di identità del valore del bene immobile trasferito ai fini dell’applicazione tanto dell’imposta di registro o dell’IVA, quanto dell’INVIM. Ciò in ossequio al principio di uguaglianza, il quale impone che, nel caso di trasferimento di un immobile, il valore imponibile sia lo stesso per tutte le parti interessate, anche se soggette a differenti, ma connesse, imposte, e al principio della capacità contributiva, che comporta stessa capacità in presenza del medesimo presupposto impositivo (Corte Cost. sent. N. 473/1995; Cass. 14.10.2009, n. 21759).
Abolita l’INVIM con il D.Lgs. n. 504 del 1992, istitutivo dell’ICI, la disciplina transitoria ha previsto all’art. 17 che: “Con effetto dal 1 gennaio 1993 è soppressa l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Tuttavia l’imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data” (comma 6); “L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta……anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31.12.1992. A tal fine: a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell’immobile alla data del 31.12.1992……”.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di vendita conclusa nel 1998, e pertanto di un caso nel quale il presupposto dell’INVIM si è realizzato nel decennio assoggettato alla disciplina transitoria di cui innanzi, non vi è dubbio che la fattispecie è da ritenersi regolata dal cit. art. 17, come correttamente ritenuto dal giudice di merito e non contestato dagli stessi ricorrenti.
La portata sicuramente derogatrice di tale disposizione è stata variamente interpretata anche da questa Suprema Corte, onde la richiesta, formulata dai contribuenti in sede di discussione, di rimessione della questione alle Sezioni Unite, richiesta peraltro che ritiene questa Suprema Corte potersi disattendere ben potendo la questione stessa essere risolta in questa sede con una più complessiva valutazione della problematica rilevante ai fini della decisione.
Secondo un primo orientamento, fatto proprio dagli odierni ricorrenti, la norma in esame, destinata ad applicarsi per il periodo transitorio (dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 2003), nel quale l’imposta, contestualmente abrogata, ha continuato ad applicarsi, avrebbe introdotto una deroga al criterio di determinazione del valore finale dell’immobile stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 743, art. 6, comma 2, ma soltanto nel senso che, ove il presupposto della sua applicazione si verifichi nel “decennio transitorio”, tale valore, anzichè essere riferito al momento di verificazione del presupposto stesso (D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 1), deve esserlo, coerentemente con detta soppressione dalla data del 1 gennaio 1993, alla data del 31 dicembre 1992, che segna il limite temporale oltre il quale non rileva (più) l’incremento di valore imponibile. Ne consegue che nel caso in cui il presupposto di applicazione dell’invim si verifichi nel “decennio transitorio” ed il trasferimento del bene che ne costituisce l’oggetto sia assoggettato ad imposta di registro, continuerebbe a valere il principio generale della identità del valore del bene immobile trasferito ai fini dell’applicazione di ambedue le imposte, dovendo l’Ufficio ritenersi privato di un autonomo potere di accertamento ai soli fini INVIM (così Cass. 20.4.2001, n. 5870; seguita poi senza ulteriori spunti da Cass. 13.6.2005, n. 12680; 8.3.2006, n. 4956; Cass. 27.4.2006, n. 20368; Cass. 1.2.2007, n. 8931; Cass. 14.5.2008, n. 15439).
Secondo altro più recente orientamento, invece, la portata modificativa della norma transitoria sarebbe stata ben più ampia, travolgendo anche il disposto dell’art. 6 cit. essendo evidente come il principio secondo cui quando si debba procedere alla tassazione del trasferimento di un bene la base imponibile deve essere identica per tutti i soggetti coinvolti nell’atto, ed in relazione alle diverse imposte che colpiscono il trasferimento stesso, presuppone che si faccia riferimento ad un unico momento storico. Simile principio giuridico non può invece essere invocato ove per l’applicazione di una imposta entri il gioco il prezzo pagato (o il valore del bene) ad una certa data, mentre nell’applicazione di altra imposta si debba far riferimento al valore (o al prezzo) in una data diversa. Ben potendo accadere che il valore di un bene muti nel tempo, cresca o diminuisca. Si può certo presumere, in assenza di indicazioni contrarie, che il prezzo (ed il valore degli immobili) tenda a crescere con il tempo (per quanto in certi limitati periodi sia stato vero il contrario). Ma simile affermazione può costituire un dato di esperienza ai fini del giudizio di merito; non un principio giuridico che impedisca alla Amministrazione di accertare (e sostenere in giudico) che un immobile avesse al 31 dicembre 1992 un valore superiore al prezzo pagato al momento successivo della sua effettiva cessione (Così Cass. 11.12.2006, n. 26349; cfr. Cass. 26.2.2009, n. 4627; ed ancor prima, sia pure con riferimento alla particolare ipotesi di cessione di immobili concessi in locazione finanziaria, v. Cass. 1.8.2000, n. 10045; 18.4.2001, n. 5711;
13.5.2003, n. 7300).
A questo secondo orientamento, al quale fanno espressamente richiamo nelle loro difese i resistenti, si è uniformato la C.T.R. con la sentenza in questa sede impugnata.
Tanto premesso, ritiene questa Suprema Corte che un più attento e meditato approfondimento della questione consente di ritenere senza dubbio più corretta la tesi nella fattispecie in esame già seguita dal giudice di merito.
Disporre, come ha fatto il legislatore all’art. 17 più volte citato, che ai fini INVIM “il valore finale…….è assunto in misura pari a quello dell’immobile alla data del 31.12.1992”, significa inequivocabilmente far saltare il presupposto stesso sul quale si fondava la statuizione contenuta nel D.Lgs. n. 643 del 1972, art. 6, e cioè la coincidenza dei momenti nei quali, in regime ordinario, si sarebbero dovuti realizzare i presupposti impositivi rispettivamente dell’imposta sul trasferimento e dell’imposta sull’incremento di valore. Se in regime ordinario entrambe le imposizioni erano destinate a trovare applicazione sul “valore” dell’immobile, e se per entrambe questo valore doveva essere accertato inevitabilmente con riferimento al medesimo momento storico, era logico e doveroso, anche per il rispetto dovuto ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., prevedere un meccanismo, quale quello appunto posto dall’art. 6 cit. che escludesse: il rischio di valutazioni divergenti.
Allorquando però, con l’introduzione del regime transitorio, si è previsto un diverso meccanismo di applicazione dell’INVIM, che, pur collegando detta imposta ad un trasferimento immobiliare, ha tenuto distinti il momento di determinazione del valore imponibile ai fini dell’imposta di trasferimento (quello dell’atto di cessione), da quello precedente (31.12.1992), valido ai fini del computo dell’incremento di valore tassabile con la relativa imposta, è evidente che non può più ritenersi applicabile il vincolo previsto dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, essendo venuta meno la ratio stessa di quest’ultima disposizione, onde il legittimo potere dell’Ufficio di accertare autonomamente il valore ai fini Invim, rispetto a quanto verificatosi per l’imposta sul trasferimento. Ed infatti il dato di novità inserito con la disposizione transitoria in questione è che per l’applicazione di un’imposta (quella sul trasferimento) entra in gioco il valore del bene il prezzo pagato per il trasferimento medesimo ad una certa data, mentre nell’applicazione dell’altra imposta (l’INVIM) quello che rileva è il valore del bene in una data diversa, che nulla autorizza a ritenere necessariamente identico al primo, e meno che mai le leggi di mercato che presidiano la determinazione del “valore” del bene al quale l’art. 17 citato ha chiaramente inteso far unicamente riferimento.
Il diverso orientamento seguito da questa stessa Corte in casi analoghi, così come innanzi riassunto e sostanzialmente sviluppatosi in maniera meramente adesiva a quanto deciso con la sentenza n. 5870/2001, sembra conseguente ad un non sufficiente approfondimento di questo aspetto della questione, forse anche per la peculiarità comune alle vicende sottoposte al suo vaglio in occasione delle prime pronunce (n. 5870/2001; n. 4956/2006), che, riguardando “vendite forzate”, per le quali notoriamente vige la regola dell’immodificabilità da parte dell’Ufficio, ai fini dell’imposta sul trasferimento, del prezzo di aggiudicazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1), nel primo caso intervenuta a ridosso della più volte richiamata scadenza del 31.12.1992 (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17), poteva indurre a ritenere l’eventualità del diverso valore dell’immobile nei due momenti, ben più difficile da realizzarsi. Non così nel caso di specie, nel quale anzi il ben più rilevante valore del fabbricato determinabile, rispetto a quanto dichiarato dalle parti nell’atto di cessione, sulla base del criterio di valutazione automatica in virtù della rendita catastale (ben L. 8.969.400.000 a fronte di un dichiarato di L. 3.745.000.000), rende ancor più evidente la necessità di seguire l’interpretazione della norma proposta, quale unico percorso idoneo a garantite la tassazione dell’incremento di valore sulla basti del “valore” effettivo dell’immobile alla data del 31.12.1992.
E ciò tanto più è vero se si considera che, come bene messo in rilievo già dal giudice di merito, l’art. 17 cit. ancora l’imponibile al “valore” del bene alla data del 31.12.1992, e quindi inequivocabilmente, in assenza di diverse specifiche e più puntuali indicazioni, al “valore venale” del cespite alla suddetta scadenza, con ciò addirittura impedendo l’utilizzazione di differenti parametri; e che nella fattispecie in esame non esisteva nessun documento, fattura o altro da cui fosse possibile desumere il valore finale dell’immobile alla suddetta data, essendo la cessione intervenuta soltanto a distanza di quasi sei anni.
2 – Con il secondo e il terzo motivo di ricorso i contribuenti deducono l’illegittimità dell’avviso di rettifica per violazione dell’art. 7 comma 1 L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, in conseguenza della mancata allegazione del Bollettino dell’Osservatorio dei prezzi dell’Ufficio del Territorio di Perugia, ed ancora dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, nonchè il difetto di motivazione della sentenza sulle relative questioni.
Anche questi motivi sono infondati. In proposito giova subito osservare che i ricorrenti, nell’articolare le censure in esame, denunciano preliminarmente l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione, ma tale vizio non ricorre risultando l’avviso di rettifica motivato con il richiamo alle risultanze del Bollettino dei valori dell’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del Territorio di Perugia. Nè dalla mancata allegazione di tale documento all’avviso di rettifica può farsi automaticamente discendere la nullità dell’atto tributario, così come preteso dai ricorrenti. Ed infatti, il D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4, che in tal senso ha modificato il D.P.R. n. 131 del 1986, è entrato in vigore solo successivamente ai fatti oggetto del presente giudizio, mentre la L. n. 212 del 2000, art. 7, che pure prevede analogo obbligo, non contempla affatto la grave sanzione invocata dai contribuenti. Certamente in altre occasioni questa Suprema Corte ha ritenuto la nullità dell’atto tributario motivato per relationem, allorchè non integrato con l’allegazione dell’atto richiamato (v. Cass. Sent. 26.5.2008, n. 13490, con riferimento ad una stima UTE), ma ciò con riferimento ad ipotesi nelle quali quest’ultimo fosse necessario per cogliere le specificità del caso concreto e valutarne l’idoneità a sorreggere la rettifica operata. Non così nel caso di specie nel quale l’A.F. ha unicamente e genericamente invocato un diverso valore venale degli immobili risultante in Assisi al 31.12.1992, così assolvendo quell’onere di “specificazione” che è proprio della motivazione dell’accertamento tributario, e che deve restare distinto dall’onere probatorio che rileva invece nella successiva eventuale fase del giudizio.
Il problema che si pone, allora, attiene esclusivamente al piano probatorio, e in tali sensi è stato correttamente affrontato dal giudice di merito che lo ha risolto, con adeguata motivazione palesemente immune dal vizio denunciato con riferimento alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disattendendo la stima dell’Ufficio e, in assenza di altri criteri applicabili, legittimamente ricorrendo al criterio di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4. In proposito consolidata è la giurisprudenza di questa Suprema Corte, richiamata già nella sentenza impugnata, secondo la quale, tanto l’ufficio che procede – nei casi consentiti dalla legge – ad emettere avviso di accertamento di valore di un immobile ai fini dell’applicazione dell’INVIM o dell’imposta di registro, quanto il giudice tributario chiamato a decidere della controversia, che da tale accertamento sia scaturita, devono far riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e possono, conseguentemente, tener conto dei valori risultanti dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di cui al quarto comma del successivo art. 52, nell’ambito degli “altri elementi di valutazione” previsti dal citato comma 4 (Cass. 6.12.2001, sent. n. 15444).
Con la conseguenza che la determinazione del valore finale dell’immobile in tal modo operata, costituisce un accertamento in fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se, come è a dirsi nel caso di specie, correttamente motivata (Cass. 7.5.2008, sent. n. 11080).
3 – Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver con essa il giudice di appello del tutto omesso qualsiasi pronuncia in merito all’impugnazione delle pretese sanzionatoria fatte valere nei confronti del C..
La censura è anch’essa infondata per quanto riguarda il ricorso del C., e inammissibile per la società.
Dalla sentenza in questione si ricava che l’avviso di rettifica venne notificato all’avv. C.C. unicamente “in qualità di responsabile delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11”, la qual cosa sta univocamente a significare che la pretesa nei suoi confronti fu sin dall’origine limitata al pagamento della sola sanzione, così come del resto correttamente inteso dagli stessi odierni ricorrenti.
Per contestare tale pretesa il C. articolò una serie di difese, delle quali alcune volte ad escludere la legittimità dell’avviso di rettifica e la stessa violazione accertata (presupposto della sanzione), ed altre più direttamente indirizzate a contestare la legittimità della sanzione per difetto di legittimazione passiva, per altre “irritualità formali”, difetto di motivazione e inesistenza della notifica; tutte comunque necessariamente rivolte a sostenere l’unica domanda del ricorrente di annullamento della pretesa sanzionatoria.
E’ in relazione all’oggetto della domanda così individuato che va dunque valutata la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, restando conseguentemente escluso il vizio dedotto per aver il giudice di merito correttamente deciso su quanto richiestogli, secondo quanto univocamente si evince dal dispositivo della sentenza, opportunamente interpretato alla luce della sua motivazione.
Al riguardo infatti non può non attribuirsi decisivo rilievo a quanto nella prima parte della motivazione (dal giudice destinata a sgombrare il campo da tutte le questioni formali e processuali poste dalle parti), scritto in ordine alla posizione del C. per affermarne la legittimazione al ricorso (“legittimazione attiva, peraltro non contestata, aveva anche il C. al quale, anche se al solo titolo della debenza delle sanzioni connesse alla violazione principale, era stato notificato lo stesso avviso di accertamento”), e soprattutto per sostenere la legittimità dell’atto tributario, anche per quanto relativo alla irrogazione della sanzione (“Tale validità, infatti, non può essere inficiata dai meri errori di forma commessi dall’Ufficio che ha indicato una responsabilità del C.”) in risposta alla eccezione del ricorrente, definitosi eventualmente “autore della violazione” e non “responsabile” della stessa; ed ancora per affermare anche la validità della notifica eseguita nei suoi confronti (“Ciò vale anche per la procedura di notifica degli atti nei quali risultano comunque indicati, seppure in modo succinto, i tentativi inutilmente effettuati per la consegna diretta nelle mani del destinatario prima della avvenuta notifica a mezzo posta”).
Così che quanto successivamente in maniera più ampia esposto dal giudice sulla questione di merito relativa all’esistenza o meno di un potere di accertamento da parte dell’Ufficio del valore del fabbricato ai soli fini Invim (e quindi questa volta con riferimento al presupposto della sanzione), è da ritenersi integrativo delle argomentazioni complessivamente esposte per escludere la fondatezza del ricorso del C., ed approdare infine a quella decisione che, accogliendo l’appello dell’Ufficio “nei limiti indicati in narrativa”, e quindi con la riduzione del maggior valore accertato, sta a significare l’accoglimento a sua volta del ricorso originario del C. “nei limiti” della riduzione della sanzione conseguente alla modifica dell’accertamento disposta dal giudice.
Che se poi qualcuno degli aspetti censurati dal ricorrente non fosse stato trattato dal giudice in sentenza, mai di omessa pronuncia potrebbe comunque parlarsi, bensì eventualmente di difetto di motivazione della sentenza, onde anche per questo aspetto l’esclusione del vizio denunciato.
Quanto alla analoga censura articolata dalla società essa, come già anticipato, prima ancora che infondata per le ragioni testè esposte, risulta addirittura inammissibile perchè relativa a motivi di appello del C. (v. pag. 20 del ricorso: “….motivi di ricorso dedotti fin dal primo grado di giudizio dall’avv. C….”), che la Fintecna irritualmente ha dichiarato di far “propri per quanto di interesse” nel ricorso ex art. 360 c.p.c., senza averli proposti nelle precedenti fasi di giudizio.
4 – Alla stregua delle esposte considerazioni entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 13719/06 e n. 13830/06 e li rigetta.
Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida nei rapporti tra Agenzia e C. in complessivi Euro 4.700,00, e nei rapporti tra Agenzia e Fintecna s.p.a. in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011