LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1005/39/05, depositata il 31 dicembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1005/39/05, depositata il 31 dicembre 2005, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di P.D. al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
2. Il contribuente non si è costituito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. nn. 3676, 3677, 3678 del 2007 e numerosissime successive conformi).
La sentenza contiene l’accertamento in fatto dell’assenza di autonoma organizzazione, non oggetto di censura.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011