Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22309 del 26/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20811-2010 proposto da:

C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato DI VITO RAIMONDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAGISTRIS ENRICO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.S. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 739, presso lo STUDIO LEGALE VANI &

FERRI, rappresentata e difesa dall’avvocato GROSSI MARCO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1348/10 R.G. del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il 24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ.;

con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente qualificato il provvedimento ed ha richiamato le norme degli artt. 665 e seg.

cod. proc. civ.; ha quindi ordinato il rilascio dell’immobile, disponendo tuttavia il mutamento di rito e fissando l’udienza di discussione del relativo giudizio di merito;

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

in proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Ne consegue che non è impugnabile con detto ricorso l’ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all’art. 665 cod. proc. civ., che non definisce la causa, perchè nel giudizio sul rilascio dell’immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell’ordinanza” (così Cass. n. 16630/08, nonchè nn. 5088/96, 6664/97, 12474/99, n. 20905/04 ed altre)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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