LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 12739 del R.G. anno 2009 proposto da:
D.M.L. – S.A.M. – S.A. –
S.M. elettivamente domiciliati in ROMA, via Luigi Luciani 1 presso l’avv. Manca Bitti Daniele con l’avv. G.B. Luciano del Foro di Sassari che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 83 della Corte di Appello di Cagliari – s.d.
di Sassari depositata il 11.2.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30.06.1994 P.P. convenne innanzi al Tribunale di Sassari S.G. per ottenerne la condanna al pagamento di somma dovuta per le consulenze fiscali prestate. Il Tribunale con sentenza 9.7.2002 respinse la domanda e la pronunzia venne impugnata dal P.: la Corte di Cagliari, s.d. di Sassari, nella dichiarata contumacia dell’appellato S., accolse parzialmente la domanda e condannò il S. al pagamento di quanto dovuto.
Per la cassazione di tale sentenza – notificata, il 20.3.2009 ed a richiesta del P., personalmente a D.M.L., S. A.M., S.A., S.M., quali eredi di S.G. – i predetti D. e S. hanno proposto ricorso notificato il 20.5.2009 al P. stesso, che non ha opposto difese.
Nel ricorso gli impugnanti, rammentato che la sentenza del Tribunale era stata depositata il 19.12.2002, che il convenuto vittorioso S. era deceduto il *****, che il P. aveva provveduto all’impugnazione in appello notificando l’atto il 5.11.2003 presso il suo difensore e nel domicilio eletto, che in appello nessuno per gli eredi si era costituito, che era quindi pronunziata sentenza 11.2.2009 nella dichiarata contumacia del S., hanno dedotto la nullità del procedimento di appello e della sentenza conclusiva per essere stato il procedimento instaurato quando l’appellato era deceduto (dopo la pubblicazione della prima sentenza e prima della proposizione dell’appello).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso degli eredi di S.G. (il certificato del cui decesso in data 26.2.2003 è stato ritualmente e tempestivamente depositato dai ricorrenti) è meritevole di accoglimento: essi infatti denunziano che la notifica dell’atto di appello effettuata dal P. avverso la sentenza del Tribunale in data 9.7.2002, che aveva visto vittoriosa la parte S., venne effettuata al procuratore domiciliatario del S. il 5.11.2003 e non, come dovuto, ad essi eredi, essendo il S. deceduto molti mesi innanzi.
In punto di diritto non può che richiamarsi quanto affermato – a composizione di contrasto – dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 14699 del 2010 (cui adde Cass. 2433 del 2011). Si è infatti affermato il principio così massimato: L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica – che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purchè entro l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all’art. 330 cod. proc. civ., comma 1.
Dalla applicazione di tale principio discende la nullità della sentenza che è stata emessa all’esito di un giudizio instaurato con una vocatio in judicio affetta da nullità: consegue la cassazione della stessa ed il rinvio allo stesso Ufficio per la corretta instaurazione del rapporto processuale (e per regolare le spese di questo giudizio).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari – ses. dist. di Sassari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011