Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.22366 del 26/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., con domicilio eletto in Roma, via Tibullo n. 10, presso gli Avv.ti Candelora Nadia e Floriana Alessandrini, che si difende personalmente nella sua qualità di Avvocato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato il 22 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. P.A. ricorre in proprio per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare iniziata avanti al Tribunale di Marsala e non ancora definita alla data di presentazione del ricorso (22.1.2008) nell’ambito della quale aveva presentato domanda di ammissione al passivo in data 22.3.1995.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato depositato il decreto impugnato in data 22 luglio 2008 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 7 dicembre 2009 e quindi oltre il termine annuale, pur maggiorato per la doppia sospensione feriale.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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