LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7064-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
HUYCK ITALIA SPA;
– intimato –
sul ricorso 11966-2006 proposto da:
HUYCK ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91 presso lo studio dell’avvocato LAGOZINO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato TESAURO FRANCESCO, giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente inc. –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti al ricorso inc. –
avverso la sentenza n. 101/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 11/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO GIANNA MARIA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale;
udito per il resistente l’Avvocato CREMISINI ROBERTO per delega Avv. TESAURO FRANCESCO, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Hujck Italia s.p.a. con atto di compravendita registrato in data 9-6-2008 vendeva ad altra società un complesso immobiliare per il prezzo dichiarato di L. 1.450.000.000.
Nell’atto, soggetto ad IVA, veniva dichiarato ai fini INVIM un valore iniziale di L. 165.000.000 ed un valore al 31-12-1992 di L. 1.100.000.000.
Nell’atto le parti, trattandosi di immobile non ancora iscritto al catasto urbano con applicazione di rendita, espressamente dichiaravano di avvalersi della disposizioni di cui al D.L. n. 70 del 1998, art. 12, convertito nella L. n. 154 del 1998 al solo fine della determinazione del valore degli immobili alla data del 31-12-1992 e dell’applicazione dell’INVIM. All’esito del classamento l’Ufficio del Registro di Gallarate notificava avviso di liquidazione, con il quale recuperava la differenza tra l’INVIM calcolata sulla base del classamento con valore attribuito di L. 4.012.200.000 e quella sul valore imponibile dichiarato.
La società impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, dichiarando di avere impugnato l’atto di classamento, notificato alla sola acquirente, nei confronti dell’Ufficio del Territorio, innanzi alla stessa Commissione, e pertanto che il classamento stesso non era definitivo.
Sosteneva inoltre che l’avviso era illegittimo in quanto contrastante con un precedente avviso di accertamento dello stesso Ufficio, che aveva esposto valori diversi ed inferiori.
La commissione riuniva i ricorsi.
Nel giudizio così instaurato la società eccepiva inoltre che non era suscettibile di rettifica a fini INVIM il valore finale dichiarato ai fini dell’IVA. La Commissione respingeva i ricorsi, ritenendo legittimo l’operato degli Uffici.
Appellava la società, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 101 in data 5-10-2004 depositata in data 11- 1-2005, lo accoglieva, sul rilievo che non era applicabile la disposizione di cui alla L. n. 154 del 1998, art. 12 e la relativa determinazione di valore ad una compravendita soggetta ad IVA e pertanto annullava l’avviso di liquidazione. Rilevava inoltre in motivazione la inammissibilità del ricorso avverso il classamento per carenza di interesse della contribuente e per mancata notifica del relativo atto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con tre motivi.
Resiste la società con controricorso e formula ricorso incidentale condizionato contro la ritenuta inammissibilità della impugnazione del classamento.
La Agenzia delle Entrate e la Agenzia del Territorio resistono con controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e l’incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso principale, la Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Espone che la Commissione Regionale ha ritenuto la inapplicabilità della procedura D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 convertito nella L. n. 154 del 1988, in quanto non aveva dato corso alla procedura di attribuzione di rendita nei termini prescritti a pena di decadenza, e pertanto che l’accertamento dell’Ufficio, che postulava una rettifica in tal senso del valore dichiarato, era preclusa perchè l’atto era soggetto ad IVA. Sostiene che in tal modo la Commissione aveva dato ingresso a domande nuove della contribuente svolte solo in atto di appello e non nell’atto introduttivo, con ciò incorrendo nel divieto di ius novorum nel giudizio di impugnazione, e conseguente vizio di extrapetizione della impugnata sentenza.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c in quanto la questione della assoggettabilità di un atto di trasferimento ad IVA nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un diverso valore a fini INVIM e richiesto la applicazione ai fini della determinazione di valore della procedura di cui al predetto art. 12 era stata dedotta dalla contribuente non con l’atto introduttivo del giudizio ma con memoria aggiunta non notificata, sicchè egualmente si trattava di domanda nuova con vizio di ultrapetizione.
Deduce inoltre violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20 e del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito nella L. n. 154 del 1988, in quanto ad avviso dell’Ufficio la contribuente non aveva esposto quale valore finale ai fini INVIM quello esposto ai fini IVA, bensì un valore diverso, pertanto autonomo rispetto al precedente, per cui ben poteva essere determinato con la procedura di cui all’art. 12, espressamente richiesta dalle parti.
Nel controricorso la società sostiene la infondatezza delle argomentazioni dell’Agenzia e formula ricorso incidentale condizionato deducendo violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 100 c.p.c..
Espone che la Commissione aveva respinto la domanda di annullamento dell’atto di classamento operato dall’UTE di Varese, confermata in appello dalla società, per carenza di interesse, laddove, in caso di ritenuta applicabilità della procedura di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 tale interesse sarebbe sussistente; ed inoltre aveva ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo avverso il classamento, in quanto l’atto relativo non era stato notificato alla società, mentre tale carenza aveva il solo effetto di consentire la impugnazione dell’atto insieme al successivo avviso di liquidazione.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La stessa sentenza da atto che solo in appello la società ha eccepito la inapplicabilità della procedura di cui all’art. 12 citato, per intervenuta decadenza derivante dalla mancata presentazione della istanza di classamento all’UTE entro il termine perentorio di 60 gg dalla formazione dell’atto.
Si tratta di domanda nuova, basata su circostanze di fatto nuove, e pertanto inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, con onere di declaratoria d’ufficio in tal senso da parte del giudice di appello.
La prima parte del secondo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Infatti, il giudice di appello afferma che la domanda relativa alla inapplicabilità della procedura di cui all’art. 12 cit. in caso di vendita soggetta ad IVA fu proposta con “memoria di integrazione dei motivi” quindi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24. L’Ufficio sostiene trattarsi di memoria non notificata, ex art. 32 D.Lgs., ma omette di documentare tale assunto mediante produzione della memoria o citazione per esteso della medesima.
Il motivo è invece fondato nel merito.
Invero, è consolidato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di INVIM e nel sistema del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell’imposta, quando l’imposizione relativa all’incremento di valore sugli immobili sia collegata ad altra imposizione relativa ad imposte diverse (l’imposta di registro e l’imposta sul valore aggiunto), ma occasionate dallo stesso evento, il potere di accertamento ai fini INVIM è privo di autonomia ed è strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini delle predette altre imposte. La norma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, che ha abrogato l’INVIM e ne ha allo stesso tempo prevista la “sopravvivenza” per un periodo transitorio, non ha alterato questi meccanismi, in quanto essa risponde alla sola ratio di definire i limiti temporali della legittimità di applicazione di un’imposta abrogata. Ne consegue che, laddove il contribuente – in relazione ad una vendita immobiliare realizzata nel “periodo transitorio” di prosecuzione della applicazione dell’imposta soppressa, dichiara un valore finale ai fini INVIM coincidente con il corrispettivo (denunciato e conseguito) ai fini IVA, l’Amministrazione finanziaria, per contestare la congruità del corrispettivo, deve necessariamente procedere ad un autonomo accertamento ai fini IVA (che ha correlati effetti ai fini INVIM), non essendo quel valore altrimenti sindacabile mediante l’esercizio dei soli poteri accertativi ai fini INVIM (Cass. 12680/05, 15867/05, 20368/0621750/09).
Il principio, tuttavia, è applicabile solo in parte alla fattispecie, in quanto la società contribuente non ha fissato il valore finale del bene a fini INVIM come coincidente con il prezzo sottoposto ad IVA relativo alla compravendita del 1998, ma ad un valore del bene da stabilirsi alla data del 31-12-1992, (data finale ai fini INVIM di cui alla normativa transitoria) mediante la procedura di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12. Tale scelta è ammissibile, e non contrastante con la applicabile normativa sull’IVA, in quanto il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, prevede espressamente tale procedimento nel caso di immobili non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita al fine di rendere non rettificabile il corrispettivo di vendita determinato con il coefficienti di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, ai fini della applicazione dell’IVA. Ne consegue, “a fortiori” che il metodo è applicabile anche per la determinazione dell’INVIM alla data del 31-12-1992 (v. Cass. n. 12013/2009).
La statuizione della Commissione è quindi errata sul piano del diritto, in quanto, a prescindere da una non del tutto chiara esposizione motivazionale, è ferma nell’escludere per la valutazione dei valori a fini INVIM in ipotesi di atto soggetto ad IVA, metodi diversi dall’accertamento nella forme proprie della disciplina di tale ultima imposta.
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse da parte dell’Ufficio, essendo il rilievo riservato al contribuente, che ne ha fatto uso nel ricorso incidentale.
Questo è fondato, essendo palese l’interesse a contestare una stima dell’Agenzia del territorio rilevante ai fini della determinazione della imposta, nè può dubitarsi della ammissibilità della impugnazione dell’atto di classamento, autonomamente posta in essere dalla società che in tal modo ha rinunciato a fare valere il difetto di notificazione dell’atto medesimo.
La sentenza deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulla spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011