Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2252 del 31/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28459-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AIM SRL (incorporata dalla Soc. COGECOS SRL) in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MORETTI FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERONETTI LUIGI BRUNO, con procura speciale notarile del Not. Dr.

FRANCHISTI GIANEMILIO di MILANO, rep. n. 76113 del 14/02/2007;

– resistente –

avverso la sentenza n. 69/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 25/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato PERONETTI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della AIM s.r.l. (che non ha resistito con controricorso ma ha partecipato alla discussione orale), avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso di Invim decennale, la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che la contribuente fin dalla presentazione della dichiarazione decennale si era sempre riservata di chiedere il rimborso dell’imposta, trattandosi di immobile industriale utilizzato direttamente dalla società quale bene strumentale fino al 7.1.1991 e poi locato a terzi.

I giudici d’appello aggiungevano che, trattandosi di imposta oggettivamente non dovuta, era applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che il diritto al rimborso non poteva ritenersi prescritto.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31 in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 e art. 2946 c.c., la ricorrente sostiene che il rimborso dell’imposta principale Invim corrisposta nel 1993 sulla base di avvisi di liquidazione non impugnati era stato richiesto solo nel 2003, laddove il diritto a ottenere il rimborso dell’Invim è soggetto a termine di decadenza triennale.

La censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. Cass. n. 5516 del 2009) il rimborso dell’Invim decennale è disciplinato, in forza del rinvio alle disposizioni relative all’imposta di successione contenuto nel D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, dal D.Lgs. n. 643 del 1990, art. 42, comma 2, per il quale “il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”. Il termine di decadenza, pertanto, salvo che il sorgere del diritto alla restituzione non sia riconducibile ad un evento successivo, decorre dal giorno del pagamento in tutti i casi in cui l’agente si trovi, fin da questo momento, nella condizione di rendersi conto dell’erroneità, in tutto o in parte, del pagamento dell’imposta, con conseguente possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato, e ciò anche se tale diritto venga accertato in via giudiziale, atteso che la pronuncia del Giudice può conferire soltanto certezza al diritto e definitività al relativo accertamento, ma non incide sulla sua nascita, che va, nei casi considerati, temporalmente collocata in un momento precedente. E’ vero che, secondo la citata giurisprudenza, il termine di decadenza decorre invece dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accolto il ricorso nell’ipotesi in cui il pagamento sia avvenuto contestualmente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e allo scopo di evitare la riscossione coattiva dell’imposta; tuttavia nella specie dalla sentenza impugnata non risulta che sia stato proposto ricorso alcuno avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale del cui rimborso nella specie si discute, restando irrilevante rispetto a tale imposta (recata, ripetesi, da avvisi divenuti definitivi e il cui rimborso risulta richiesto ben oltre il prescritto termine decadenziale) l’eventuale passaggio in giudicato di sentenza decidente sull’impugnazione di avvisi diversi (riguardanti non l’imposta principale ma accertamento di maggior valore).

3. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, la causa può essere decisa col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito, si dispone la compensazione delle relative spese.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472