Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.22595 del 31/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1270-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E., F.V., F.C., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RUOZZI EDGARDO con studio in MODENA CORSO CANALCHIARO 116 (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 136/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 16/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’improcedibilita in subordine accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto in sede di appello il ricorso proposto dai venditori C., E. e F.V. avverso l’avviso di rettifica del valore finale, ai fini Invim, dell’immobile compravenduto con rogito Ramaccioni 21.02.2001. I contribuenti resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile, perchè la copia della sentenza impugnata prodotta ex art. 369 c.p.c. è incompleta, e manca delle pagine in cui sarebbe contenuta la parte della motivazione avverso la quale si rivolgono le censure spiegate col ricorso, sicchè questa corte non è in grado di verificarne il fondamento.

Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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