Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2262 del 31/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32605-2006 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121 presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO GIACOMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TEANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 03/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI NICOLA, che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Napoli che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso da lui proposto in primo grado avverso l’avviso di accertamento Invim notificatogli il 24 maggio 1999. L’Amministrazione finanziaria non si è difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha affermato la tardività del ricorso proposto avverso l’avviso notificato il 24 maggio 1999 rilevando che il termine utile di sessanta giorni scadeva il 23 luglio mentre il ricorso del contribuente era stato affidato alle poste per la notificazione il giorno 24 luglio 1999.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 e artt. 115 e 116 c.p.c.) e vizio di motivazione lamentando che l’eccezione accolta era stata sollevata dalla controparte soltanto con le memorie aggiunte depositate in appello, ed era comunque infondata, perchè dal tagliando restituito dall’ufficio postale all’atto della presentazione del ricorso risultava che la spedizione era stata chiesta il 22 e non il 24 luglio 1999.

La prima doglianza è infondata, perchè la tempestività del ricorso introduttivo era rilevabile d’ufficio anche in appello, attenendo alla inammissibilità della tutela giurisdizionale in quanto invocata oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge (Cass. S.U. 26019/2008). La seconda è inammissibile, perchè denuncia un vizio revocatorio, da far valere ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non col ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c..

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè l’Amministrazione intimata non si è difesa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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