Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.22632 del 31/10/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA (c.f. *****), elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n 21, presso l’Avvocatura Comunale di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. MATARAZZI Catello, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., (c.f. *****), elettivamente domiciliatA in Roma, via Laurentina, n. 640, nello studio dell’avv. Maria Concetta Olivieri (studio Valenza); rappresentata e difesa dall’avv. MARIANO Cataldo, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2184, emessa in data 7 aprile 2006; dep. Il 15.5.2006;

sentita la relazione all’udienza del 13 luglio 2011 del Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Roma, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta da B.G. in relazione all’indennità di espropriazione e di occupazione provvisoria di due terreni siti in località *****, dichiarava cessata la materia del contendere in merito all’indennità di espropriazione (rideterminata in corso di causa dalla competente commissione in misura accettata dalla B.), e liquidava l’indennità di occupazione, sulla quale persisteva contrasto fra le parti in considerazione della mancata corrispondenza fra la superficie espropriata e quella risultante dal verbale di immissione in possesso, commisurandola agli interessi legali sull’importo di Euro 44.385,00.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di Roma propone ricorso, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la B..

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente deve osservarsi che al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di maggio dell’anno 2006, debbono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.1 – Il ricorso esame non è conforme a tali disposizioni, in quanto, essendosi, con entrambi i messi, denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

2.2 – Alla declaratoria di inammissibilità segue, in base al criterio della soccombenza, il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2011

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