Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2269 del 31/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7605-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D., R.A.P., E.E., R.

N.C.;

– intimati –

sul ricorso 12702-2006 proposto da:

R.N.C., R.A.P., R.D., E.E., quali eredi di R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CALTABIANO GIUSEPPE con studio in CATANIA VIA GORIZIA 54 (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 13/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di E.E. nonchè di P.A., D. e R.N. nella qualità di eredi di R.G. (che resistono con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso delle ritenute dirette sulla indennità supplementare di fine servizio percepita dal dante causa (dipendente comunale, ex II.CC., collocato a riposo), la C.T.R. Sicilia, premesso che l’iniziale presentazione dell’istanza di rimborso alla D.R.E. doveva ritenersi irrilevante, avendo la D.R.E. provveduto alla trasmissione dell’istanza medesima al centro di servizio e che l’istanza di rimborso doveva ritenersi tempestiva alla luce della produzione documentale degli appellati, rilevava che l’abbattimento della base imponibile di L. 500.000 per ciascun anno di servizio prestato doveva essere effettuata una sola volta sul complesso delle somme liquidate dal Comune e dall’Ente di previdenza e non su ciascuna delle due liquidazioni, trattandosi di un unico rapporto di impiego, ed inoltre che doveva essere operata la riduzione della base di computo per un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dall’ente datore di lavoro ai sensi del D.L. n. 69 del 1989, art. 2 bis.

2. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza. Giova inoltre preliminarmente evidenziare che l’eccezione proposta nel controricorso (secondo la quale il ricorso principale sarebbe inammissibile, dovendo esso essere proposto dall’Agenzia fiscale centrale in persona del direttore generale e non da altri soggetti come le agenzie periferiche) è destituita di fondamento alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la nuova realtà ordinamentale introdotta dal D.Lgs. n. 300 del 1999 è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale – che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità -, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (v. tra le altre SU nn. 3116 e 3118 del 2006).

Col primo motivo del ricorso principale (deducendo nullità del giudizio per omessa notifica del ricorso di primo grado ovvero inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di legittimazione passiva, omessa pronuncia sul punto nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), la ricorrente rileva che i giudici d’appello avevano omesso di rilevare d’ufficio (e in ogni caso di considerare quanto dedotto dall’appellante circa) il difetto di notifica del ricorso di primo grado, non notificato all’unico ufficio legittimato a resistere, posto che in materia di rimborsi sussiste una divaricazione tra la competenza a decidere, attribuita ai centri di servizio L. n. 358 del 1991, ex art. 40, comma 1, lett. c), e la legittimazione processuale a resistere, che spetta all’ufficio del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

La censura è infondata.

Premesso che dagli atti emerge che il ricorso introduttivo è stato proposto nei confronti del centro di servizio e dell’Ufficio delle imposte dirette di Catania ed è stato notificato al centro di servizio, occorre rilevare che, in ipotesi di ricorso avverso il diniego di rimborso di somme erroneamente versate dal contribuente, se è vero che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 stabilisce che “sono parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio, l’Ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”, con la conseguenza che il centro di servizio è privo di legittimazione in relazione ad atti ad esso ascrivibili, spettando la legittimazione sostanziale del rapporto tributario all’Ufficio delle entrate titolare dello stesso, è tuttavia anche vero che tale norma va coordinata col successivo art. 20, il quale prevede le modalità di proposizione dei ricorsi avverso gli atti emessi dai centri di servizio, e fa salvo quanto disposto del D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, norma disponente che, prima di adire la commissione tributaria, il contribuente deve inviare l’originale del ricorso al centro che ha emesso l’atto (o ha rifiutato il rimborso) il quale ha sei mesi di tempo per provvedere direttamente e che, trascorso tale periodo, può essere instaurato il processo presso la commissione attraverso il deposito di una copia del ricorso in carta semplice, mentre il giudice deve richiedere l’originale al centro di servizio, che ha quaranta giorni per inviarlo unitamente alle proprie deduzioni ed informare il competente Ufficio del Ministero, cui viene trasmesso il fascicolo. Tale procedura (cui l’art. 20 citato rinvia senza alcuna precisazione o limite) comporta dunque, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la legittimazione processuale dei centri di servizio nei ricorsi contro il ruolo dagli stessi formato ai sensi del D.P.R. n. 787 del 1980, art. 7 e nei ricorsi contro i provvedimenti di rimborso contenenti errori o duplicazioni addebitabili al centro di servizio (v. Cass. n. 9059 del 2005), risultando peraltro difficile comprendere a che titolo il giudice potrebbe prendere in considerazione per fondare il proprio convincimento le deduzioni di un soggetto che non è parte nel processo.

Ma anche prescindendo dalla giurisprudenza sopra citata, resta il fatto che il ricorso introduttivo doveva (come nella specie è accaduto) essere in ogni caso notificato solo al centro di servizio (v. in proposito anche Cass. n. 2937 del 2010), essendo poi appena il caso di sottolineare che, come sopra rilevato, nel suddetto ricorso in primo grado è stato comunque individuato come controparte anche l’Ufficio delle imposte dirette di Catania e che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha proposto d’appello.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avevano erroneamente confermato (invece di rilevare d’ufficio il vizio di extrapetizione) la sentenza di primo grado sull’ulteriore abbattimento concesso ai sensi dell’art. 17, comma 2 – TUIR non richiesto dai contribuenti in primo grado.

La censura è inammissibile perchè, prescindendo da ogni altra considerazione, dalla sentenza impugnata non risulta che la decisione di primo grado fosse stata censurata per extrapetizione (e peraltro la stessa ricorrente lamenta un mancato rilievo officioso, da parte dei giudici d’appello, della extrapetizione asseritamente attribuibile ai primi giudici) e quindi sul punto si è formato il giudicato interno, attesa la regola dell’assorbimento delle ragioni di nullità della sentenza nei motivi di gravame (con conseguente venire meno della rilevabilità di nullità della sentenza o del procedimento nell’ipotesi in cui non risulti sul punto proposta tempestiva impugnazione) dettata dall’art. 161 c.p.c..

Con un unico motivo di ricorso incidentale, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto che l’abbattimento di L. 500.000 non spetti “per ogni anno di tassazione”, ma per un solo anno, laddove l’art. 17 TUIR, nel riferirsi ad indennità “comunque denominate”, concede il suddetto abbattimento indipendentemente da specifici rapporti di lavoro o dalla vita lavorativa del dipendente.

La censura è inammissibile perchè non trova riscontro in una corrispondente statuizione della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso incidentale, infatti, i giudici d’appello non hanno affatto affermato che l’abbattimento di L. 500.000 della base imponibile sia dovuto per un solo anno, hanno invece affermato che esso spetta per ciascun anno di servizio prestato, tuttavia precisando che tale abbattimento (per ognuno degli anni suddetti) è dovuto per una sola volta sul complesso delle somme liquidate dal Comune e dall’ex Inadel (essendo stato il de cuius dipendente comunale già II.CC.) e non su ciascuna delle due liquidazioni, trattandosi di un unico rapporto di impiego e quindi di un unico trattamento di fine rapporto, anche se la liquidazione della relativa indennità è posta a carico di due differenti soggetti. E’ da aggiungere che l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (come sopra precisata e differente da quella individuata nel motivo de quo) non risulta in alcun modo attinta dalla censura de qua, essendo peraltro appena il caso di rilevare che nel motivo in esame si cita giurisprudenza inconferente perchè relativa al diverso problema della riduzione, in relazione alla tassazione dell’indennità di fine rapporto, di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dall’ente datore di lavoro ai sensi del D.L. n. 69 del 1989, art. 2 bis).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Atteso lo sviluppo processuale e l’esito della lite, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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