Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22723 del 02/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ZAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCELLINO SOC COOP A RL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, *****, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 142/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 18/3/08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

IN FATTO E IN DIRITTO La CTR della Campania, decidendo sul rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 19481/06, accoglieva l’appello dell’Ufficio e riformava la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della superiore Banca avverso l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1991.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo, con unico motivo, “violazione degli artt. 112, 392 e 394 c.p.c., difetto assoluto di motivazione”. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il motivo è palesemente fondato.

La Corte di Cassazione con la superiore sentenza ebbe a cassare la sentenza della CTR del 18/06/2002 ritenendo non necessario, per la individuazione di un reddito da assoggettare ad Irpeg e Ilor, il preventivo parere del Ministero del lavoro e della Banca d’Italia, e rinviò ad altra Sezione della CTR della Campania perchè si adeguasse tale principio e procedesse al riesame della controversia decidendo nel merito.

Orbene la sentenza della CTR che decidendo sul rinvio ha, accogliendo l’appello dell’Ufficio, omesso di motivare sulle questioni, ritenute ovviamente assorbite nei gradi i merito per l’accoglimento del superiore preliminare motivo (disatteso poi dalla Corte), relative alla ripresa a tassazione delle somme destinate a riserva indivisibile L. n. 904 del 1977, ex art. 12 e del mancato riconoscimento delle aliquote ridotte per Irpeg e Ilor di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 12 incorre nel dedotto vizio motivazionale.

Essendo la Banca totalmente vittoriosa (in primo e secondo grado) non aveva certo necessità di proporre appello(e ricorso incidentale) essendo sufficiente la mera riproposizione delle questioni.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso e con ulteriore rinvio alla CTR della Campania anche per provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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