Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.22732 del 03/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.P.L., elettivamente domiciliato in Roma,via Ruffini 2/A, presso l’avv. Raccuglia Tommaso, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente tra le parti innanzi alla Sezione I-ter del TAR del Lazio, R.G. n. 4148/97;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Lette le conclusioni scritte del P.M. che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne la “tormentata” vicenda del rapporto di lavoro tra il ricorrente, esperto UTC, e il Ministero degli Affari Esteri in base ad un contratto a termine a norma della L. 26 febbraio 1987, n. 49, (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo).

Il rapporto di lavoro, interrotto dall’amministrazione una prima volta prima della scadenza, con successiva ricostituzione il 21 luglio 1994 a seguito di sospensiva disposta dal TAR su ricorso del lavoratore, proseguiva di fatto successivamente alla scadenza del 31 dicembre 1994 ed era poi definitivamente interrotto dalla medesima amministrazione a far data dal 14 febbraio 1997, con provvedimento che il lavoratore impugnava innanzi al TAR. Nella pendenza di tale giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato anche con memoria, perchè sia dichiarato a quale giudice spetti la giurisdizione, al giudice amministrativo o al giudice ordinario. La parte intimata non si è costituita.

MOTIVAZIONE 1. Il ricorrente sviluppa le proprie argomentazioni senza prendere una specifica posizione in ordine alla giurisdizione, limitandosi a spiegare le ragioni della sua scelta di adire il giudice amministrativo e dando conto dell’esistenza di una giurisprudenza favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. In effetti, l’orientamento espresso da queste Sezioni Unite appare decisamente favorevole all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in quanto il rapporto di lavoro intercorrente tra il Ministero degli Affari Esteri e gli “esperti” assunti con contratto a termine a norma della L. 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) non è di impiego pubblico, perchè espressamente qualificato “di diritto privato” dalla L. 26 febbraio 1987, n. 49, art. 12, comma 3, e art. 16, comma 1, lett. e), con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 20 ottobre 1995, n. 10925; 3 febbraio 1998, n. 1101; 19 febbraio 1998, n. 1756; 19 febbraio 1998, n. 1757;

19 febbraio 1998, n. 1758; 19 febbraio 1998, n. 1759; v. anche Cass. S.U. 1 ottobre 2003, n. 14625).

3. Pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi a Tribunale territorialmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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