LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18142-2010 proposto da:
M.R. *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ***** in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 118/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 7.6.2010, depositata il 29/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.
La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui.
esaminati gli atti:
OSSERVA il ricorso per cassazione proposto dal M. nei confronti del Ministero della Giustizia avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 29 gennaio 2010, risulta notificato in data 4 maggio 2010, ma non risulta depositato al 19/7/2010, come acclarato anche in seguito a controllo effettuato il 7 febbraio 2011.
Pertanto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso va dichiarato improcedibile, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011