Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.2295 del 31/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 87/2009 proposto da:

EDILIA SRL *****, in persona dell’Amministratore Unice Ing.

G.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALVARESI Mauro giusta mandato in 2011 calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA *****, in persona dell’Amministratore Delegato Rag. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI Giorgio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.A. *****, C.N. nato a *****, L.V. DITTA *****, C.E. *****;

– intimati –

nonchè da :

L.V. DITTA *****, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante sig. L.V. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHETELLI CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato BAGALINI OTELLO giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale subordinato;

– ricorrenti incidentali –

e contro

F.A. *****, C.N. nato a *****, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA *****, C.E. nato a *****, EDILIA SRL *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 522/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, emessa il 25/10/2007, depositata il 23/11/2007; R.G.N. 669/2006.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIORGIO MARCELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12 – 13 gennaio 2006 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto – condannava la Edilia S.r.l. a pagare Euro 30.000,00 in favore di F. A. a titolo di risarcimento dei danni patiti dall’immobile di proprietà della medesima a seguito della demolizione dell’adiacente fabbricato della convenuta, mentre respingeva le analoghe domande avanzate da C.E. e da C.N. e dichiarava la nullità della chiamata in causa della Ditta L. V., cui la Edilia aveva appaltato i lavori.

Con sentenza in data 25 ottobre – 23 novembre 2007 la Corte d’Appello di Ancona riduceva ad Euro 10.000,00 la somma dovuta dall’Edilia alla F..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la procura conferita dall’Edilia non poteva essere considerata implicitamente conferita anche per chiamare in causa a fini di garanzia la Ditta L.; l’Edilia era responsabile del danno avendo disposto Lavori obiettivamente idonei ad arrecare pregiudizio e per averne affidato l’esecuzione a soggetto tecnicamente inidoneo; il primo giudice aveva quantificato i danni in misura eccessiva; la Vittoria Assicurazione, assicuratrice della Ditta L., aveva risarcito danni arrecati dal proprio assicurato diversi da quelli oggetto di controversia.

Avverso la suddetta sentenza la Edilia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, l’ultimo dei quali articolato in due censure.

La Ditta L.V. ha proposto ricorso incidentale subordinato.

La Vittoria Assicurazioni ha resistito con controricorso.

F., C.E. e C.N. non hanno espletato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. La rubrica del motivo è priva del necessario riferimento alle ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. e non specifica l’oggetto della censura. Le argomentazioni a sostegno trascurano una delle ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ricollegato la responsabilità della ricorrente non solo alla culpa in eligendo, ma anche all’aver disposto l’esecuzione di lavori che erano inevitabilmente idonei a creare pregiudizio per la loro entità e invasività. Il quesito finale risente dell’omissione rilevata e prescindono da quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine al richiamo nell’ordinanza emessa in sede di inibitoria all’art. 2051 c.c.. Inoltre esso risulta astratto poichè non specifica quali siano gli elementi di fatto e le situazioni giuridiche non prospettati e non oggetto di contraddittorio.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema è la ritenuta culpa in eligendo. Al riguardo valgono le già vedute considerazioni in ordine alla limitazione della doglianza ad una sola delle due rationes decidendi poste dalla Corte territoriale a fondamento della sentenza impugnata.

Al ricorso è applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a mente del quale i motivi di ricorso debbono, essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo sì deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Per quanto riguarda il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

La censura in esame manca del momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata, risulti, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Le stesse considerazioni determinano l’inammissibilità del terzo motivo, che ipotizza ancora omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura che, peraltro, implica esame e valutazione delle relazioni tecniche e, quindi apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità.

Il quarto motivo si apre con un excursus che attiene alla propria costituzione in giudizio, alla procura, alla chiamata in giudizio della Ditta L. al fine di esserne garantita e per ottenerne la condanna al risarcimento del danno diretto, domanda successivamente rinunciata, e alla motivazione con cui la Corte territoriale, confermando la statuizione del Tribunale, ha dichiarato la nullità della chiamata in questione per difetto di procura.

Poi vengono formulate due censure. La prima (indicata come 4.1) denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 84 c.p.c. e art. 83 c.p.c., comma 3. La sentenza impugnata, interpretando la domanda rivolta dalla Edilia contro la Ditta L., l’ha qualificata come di garanzia impropria, sulla scorta dell’orientamento espresso da questa Corte (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 3^, n. 2557 del 2010). Il quesito finale non soddisfa le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c.. E’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione di tale norme il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione L’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Il quesito formulato dalla ricorrente non postula L’enunciazione di un principio fondato sulle norme indicate e decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, ma si risolve nella richiesta di verifica della correttezza della sentenza impugnata, prescindendone dalla motivazione e sollecitando l’interpretazione della domanda e della procura.

La seconda censura (indicata come 4.2) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 112 e 84 c.p.c. e art. 83 c.p.c., comma 3, e sostanzialmente ripropone la medesima questione sotto diverso profilo. Ma il quesito finale si rivela inappropriato per le ragioni in precedenza evidenziate.

Pertanto il ricorso principale va rigettato: Resta assorbito il ricorso incidentale subordinato proposto dalla Ditta L.V..

Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della Ditta L., in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Vittoria Assicurazioni, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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