Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22960 del 04/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13303/2005 proposto da:

S.M.A. C.F. ***** + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CORRADO, rappresentati e difesi dall’avvocato FAUCI Maria Antonia;

– ricorrenti –

contro

P.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 14831/2005 proposto da:

M.I. N.Q. DI UNICA EREDE DI + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentati e difesi dall’avvocato DI GIOVANNA FILIPPO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

L.G., S.L., M.P., S.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.

MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CORRADO, rappresentati e difesi dall’avvocato FAUCI MARIA ANTONIA;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

M.D., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1076/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 04/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Fauci Maria Antonia difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE Ignazio, che si riporta alle conclusioni del Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola il quale chiede l’improcedibilità del ricorso, con le statuizioni di legge.

RILEVATO IN FATTO

che, nel giudizio sul ricorso proposto da S.L. e M.A., L.G. e M.P. contro B.A. ed altri avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 16/7-4/10/2004, era stata disposta, con ordinanza emessa nella pubblica udienza del 9 dicembre 2010, la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.P. quale coerede di B.G.;

che i ricorrenti hanno prodotto copia autentica del verbale reso in data 24 luglio 2003 innanzi al Tribunale di Sciacca relativo alla rinuncia all’eredità da parte della predetta A.P..

RITENUTO IN DIRITTO

pertanto, di dover aderire alla richiesta dei ricorrenti di fissazione della udienza di discussione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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