Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.22989 del 04/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., quale erede di A.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso l’avv. Andrea Manzi, rappresentata e difesa dagli avvocati LOVELLI Cosimo e Daniele Oliviero per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano, Rep. n. 1663/09, in data 22 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data 14 giugno 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito per la ricorrente l’avv. Cosimo Lovelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M., quale erede di A.G., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 22 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di equa riparazione da lei proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 9 novembre 1953 e definito con sentenza del 21 febbraio 2008, dopo che il menzionato de cuius era deceduto il 7 novembre 1961.

La Corte di merito ha rigettato la domanda suddetta, osservando che quando il de cuius era deceduto il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo non era ancora azionabile, decorrendo tale diritto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dall’1 agosto 1973.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso è inammissibile. Infatti la Corte di merito ha rigettato la domanda non perchè prescritta, ma sul rilievo che il de cuius era deceduto il 7 novembre 1961, quando il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo non era ancora azionabile, decorrendo tale diritto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dall’1 agosto 1973.

Pertanto la censura sollevata dalla ricorrente, non attinente al decisum del decreto impugnato, deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 2004/3612; 2007/17125).

Le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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