LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 33658/2006 proposto da:
M.R., C.F., C.M., quali eredi dei Sig. C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE n. 76, presso lo studio dell’avvocato IASONNA Stefania, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBATO GIUSEPPE, VISONE DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.A., C.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2438/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 24/06/05, depositata il 22/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2010 dal Presidente Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
FATTO E DIRITTO
M.R., C.F., e C.M., nella dichiarata qualità d’eredi di C.G., impugnano per cassazione la sentenza n. 24 38 resa dalla corre d’appello di Napoli il 24.6/22.7.05 nel giudizio di gravame promosso dal nominato de cuius, nei confronti di C.A. e C.D., avverso la sentenza resa inter partes dal tribunale di Nola il 18.11.99.
Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il P.G. trasmette requisitoria scritta 13.7.10 nella quale, concordando con la relazione ex art. 330 bis c.p.c., conclude per l’inammissibilità del ricorso.
La relazione è svolta nei seguenti termini:
“Il ricorso, passato per la notificazione il 4.12.06 e notificato agli intimati il 5.12.06, è inammissibile, in quanto proposto ampiamente oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che, pur considerata la sospensione feritoie di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, era scaduto sin dal 23.10.06 (il termine del 22, domenica, essendo prorogato ai successivo giorno non festivo).
Dalla rilevata inammissibilità deriva che il ricorso può essere deciso con la procedura ai cui all’art. 375 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi prevista da tale norma al comma 1, n. 1”.
Ritiene il Collegio di condividere, al pari de P.G., le ragioni della relazione – cui, comunicata alle parti costituite, non sono stati mossi rilievi critici – e, pertanto, di dichiarare inammissibile il ricorso.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara, inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011