Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2306 del 31/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16655/2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 552/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA dell’8/05/08, depositata il 02/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Clementina Pulii, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che concorda con la relazione scritta.

MOTIVI R.R. si rivolse al giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità – in godimento in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla L. 12 giugno 1984, n. 222) – in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta L. n. 222, art. 1, comma 10.

Contro la sentenza con cui la domanda era stata accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, l’Inps proponeva appello.

La Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione, ritenendo sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Riteneva in particolare sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità. Osservava che, del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

L’INPS propone ricorso per cassazione, deducendo violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, e del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, osservando che, per l’inapplicabilità in via analogica dell’art. 1, comma 10, non può riconoscersi, in caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, il diritto a conservare l’eventuale misura più favorevole della prestazione precedentemente in atto.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

Infatti deve ritenersi errata l’affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l’importo della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di invalidità; si tratta infatti di previsione valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità concesso, L. 12 giugno 1984, n. 222, ex art. 1, comma 1, e segg., in pensione di vecchiaia (Cass. 17492/2010), così come solo nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sulla computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. 7.7.08 n. 18580, ribadita da Cass. 6.10.09 n. 21292; più in generale cfr. Cass., S.U., 19.5.04 n. 9492, la quale afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi).

Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio della causa ad altro giudice che – anche ai fini della valutazione circa la sussistenza dell’interesse alla proposizione della domanda – si atterrà al principio secondo cui, in caso di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, a seguito di domanda dell’interessato e nel concorso dei requisiti di detto ultimo trattamento, non sussiste la garanzia del diritto ad un importo della pensione non inferiore a quello già in godimento, nè opera la computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa.

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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