Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.23179 del 08/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13633-2008 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato SANSONE SOLDANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 691/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/05/2007 R.G.N. 1065/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato SANSONE SOLDANO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A. chiedeva la declaratoria della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato in agricoltura svolti negli anni 1992 e 1993 con relativo ordine all’INPS di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al parto avvenuto in data *****. Il giudice di prime cure, il Tribunale del lavoro di Sala Consilina, accoglieva la domanda. Sull’appello dell’INPS la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18.4.2007, in parziale riforma dell’impugnata sentenza rigettava la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità per essere intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Ha proposto ricorso la L. con un solo motivo; resiste l’INPS con controricorso.

Il Collegio ha autorizzata la motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo si deduce l’improcedibilità dell’appello proposta dall’INPS perchè all’udienza di discussione del 24.6.2006 il procuratore dell’Istituto aveva dichiarato che l’appello era stato notificato contrariamente al vero. Il termine concesso per rinotificare l’atto di appello era stata poi concesso tardivamente.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la mancata formulazione, ex art. 366 bis c.p.c., del quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità), pur nella vigenza della norma predetta. Tale onere, peraltro, ha affermato questa Corte deve essere espressamente assolto in una specifica parte del motivo di ricorso, non essendo il quesito di diritto ricavabile in base agli argomenti svolti in ricorso (cass. n. 16002/20007, cass. n. 5073/2008). Nel caso in esame il quesito non risulta formulato in alcuna parte del ricorso.

Stante la natura della controversia e la data di presentazione del ricorso, nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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